Progressioni verticali e preferenza del candidato più giovane a parità di punteggio (TAR Sicilia n. 1845 del 17.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le progressioni verticali del personale interno, pur svolgendosi mediante procedura comparativa ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, conservano sul piano sostanziale le caratteristiche della concorsualità, intesa come comparazione dei candidati e formazione di una graduatoria per ordine di merito. Ad esse si applica pertanto l’art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997, che, a parità di punteggio, preferisce il candidato di minore età. La maggiore anzianità anagrafica non costituisce, di per sé, indice di maggiore qualificazione professionale, dipendendo questa da titoli di studio e professionali, incarichi, diligenza e produttività. È illegittima la clausola della lex specialis che, a parità di punteggio e di anzianità di servizio, attribuisca preferenza al candidato più anziano di età.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente dell’Amministrazione metropolitana, ha partecipato alla selezione interna per la progressione verticale finalizzata alla copertura di cinque posti di istruttore tecnico, categoria C. Era in possesso della qualifica e del titolo di studio richiesti e ha indicato, tra i titoli, la laurea in ingegneria civile, l’abilitazione alla professione di ingegnere e quella di geometra, oltre all’iscrizione all’albo degli ingegneri.

La graduatoria definitiva ha collocato ai primi posti cinque candidati con identico punteggio di 27,50, escludendo il ricorrente, che pure aveva conseguito lo stesso punteggio ma vantava minore anzianità anagrafica a parità di anzianità di servizio. Il ricorrente ha impugnato il regolamento, il bando e le determinazioni di approvazione della graduatoria, dolendosi del criterio di preferenza per la maggiore età e della valutazione dei titoli professionali. Ha poi proposto motivi aggiunti avverso la nuova determinazione con cui, a seguito di riesame, la graduatoria è stata riconfermata e il ricorrente collocato al settimo posto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità sollevata dai controinteressati. Le clausole del regolamento e del bando non erano immediatamente lesive, non impedendo la partecipazione alla selezione: l’interesse all’impugnazione è sorto solo con l’approvazione della graduatoria, che ha reso concreta la lesività della previsione di preferenza.

Nel merito è fondato il primo motivo. L’Amministrazione sosteneva che l’art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997 riguardasse i soli concorsi pubblici e che, dopo la riforma dell’art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001 ad opera del decreto-legge n. 80/2021, le progressioni fra le aree avvenissero mediante procedura comparativa e non più mediante concorso. Il Tribunale ritiene che la novella abbia potenziato il canale interno, senza però eliminare i tratti sostanziali della concorsualità.

La procedura comparativa è ispirata alla valorizzazione del merito, che non si esaurisce nell’esperienza professionale ma comprende formazione, competenza e qualificazione. La maggiore età anagrafica non è di per sé indice di maggiore professionalità, dipendendo questa da titoli, incarichi e diligenza. Il Collegio richiama la Corte cost. n. 268 del 2001, che ha ritenuto non irragionevole la preferenza per il candidato più giovane, e Cons. Stato, Sez. V, n. 618 del 2016, che ha assimilato le progressioni verticali ai concorsi ai fini dei criteri di preferenza.

Non è invece condiviso il secondo motivo. L’art. 7 del regolamento attribuisce un punto alle abilitazioni che consentono l’iscrizione a ordini o collegi professionali, tra cui rientra quella di ingegnere, e 0,25 punti alle ulteriori abilitazioni. La clausola della lex specialis non è suscettibile di interpretazione integrativa, dovendosi seguire il tenore letterale, come affermato da Cons. Stato, Sez. V, n. 2709 del 2014.

Il ricorso è quindi accolto nei limiti di cui in motivazione, con annullamento in parte qua degli atti impugnati, dovendosi ritenere operante, a parità di punteggio e di anzianità di servizio, la preferenza per il candidato di minore età anagrafica. Le spese di lite sono compensate in ragione della novità delle questioni decise.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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