La sopravvenuta carenza di interesse non consente la compensazione automatica delle spese (TAR Puglia n. 293 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso determina l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse. La sopravvenienza è rilevata d’ufficio dal giudice amministrativo e preclude l’esame nel merito dei motivi proposti. Quanto al regolamento delle spese di lite, la natura in rito della decisione giustifica la compensazione tra le parti, in deroga al criterio della soccombenza. La statuizione sulle spese resta espressione di discrezionalità del giudice, ancorata alla ragione della definizione processuale e non all’esito sostanziale della controversia.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava gli esiti di una procedura concorsuale indetta da un’agenzia regionale per il personale addetto alle attività di bonifica ambientale, contestando la proclamazione dei vincitori e la propria esclusione per non idoneità alla prova orale. Il ricorso investiva, oltre alla deliberazione conclusiva, il bando, i verbali della commissione esaminatrice, la graduatoria finale provvisoria, il giudizio di non idoneità e il punteggio attribuito alla prova orale.
I motivi riguardavano l’omessa predeterminazione dei criteri di valutazione della prova orale, la mancata individuazione e sorteggio dei quesiti prima della prova e il riconoscimento dei punti spettanti in relazione ai titoli conseguiti. L’amministrazione si costituiva chiedendo la reiezione della domanda cautelare. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato la causa era trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Prima dell’esame dei motivi, il Collegio rileva un fatto processuale sopravvenuto: con memoria depositata poco prima dell’udienza il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso. La carenza di interesse è così divenuta attuale e definitiva, senza che residui alcuna utilità giuridica o pratica collegata all’accoglimento del gravame.
Il Tribunale trae da ciò la conseguenza tipica: il ricorso è improcedibile. La pronuncia non investe il merito delle censure articolate contro la procedura concorsuale, che restano assorbite. La definizione in rito consegue alla sola sopravvenuta carenza di interesse, quale fatto dichiarato dalla parte e dal giudice verificato, e non richiede alcuna valutazione sulla fondatezza dei motivi.
Quanto alle spese di lite, il Collegio rileva che la decisione ha natura in rito e su tale ragione fonda la compensazione tra le parti. L’assenza di un accertamento sul merito impedisce di individuare una parte soccombente in senso sostanziale; la statuizione riflette quindi la natura della definizione processuale, non l’esito della lite.
Sul piano delle conseguenze, la sentenza ordina che essa sia eseguita dall’autorità amministrativa, secondo il modulo proprio del giudizio amministrativo. La vicenda processuale si chiude così senza pronuncia sui criteri di valutazione della prova orale né sul riconoscimento dei titoli, profili rimasti privi di scrutinio.
Nota della Redazione
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