Cava senza piano di settore e motivazione del parere ambientale (TAR Trentino-Alto Adige n. 11 del 17.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La mancanza del piano provinciale di settore delle cave non preclude il rilascio dell’autorizzazione alla coltivazione, poiché la conformità al piano attribuisce alla domanda soltanto un diritto alla trattazione prioritaria e non costituisce più presupposto di legittimità dell’atto autorizzatorio. Il parere integrato positivo della Conferenza di servizi in materia ambientale non è affetto da difetto di motivazione quando il ricco corredo di prescrizioni imposte dimostra la compiutezza e l’adeguatezza dell’istruttoria sui profili di compatibilità considerati. La delibera della Giunta provinciale che accolga un ricorso gerarchico improprio annullando gli atti endoprocedimentali è autonomamente impugnabile, essendo immediatamente lesiva della posizione del controinteressato. Il giudice, divenuta improcedibile la domanda di annullamento per sopravvenuto atto favorevole, accerta comunque l’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. se il ricorrente ha ritualmente dichiarato l’interesse risarcitorio.
Il Fatto
Un imprenditore presentava progetto per l’apertura di una cava di ghiaia. La Conferenza di servizi in materia ambientale esprimeva parere integrato positivo con prescrizioni ai sensi dell’art. 42 della L.P. n. 17/2017 ed escludeva il progetto dall’assoggettamento a VIA. Il Comune interessato proponeva ricorso gerarchico improprio ai sensi dell’art. 43 della L.P. n. 17/2017.
La Giunta provinciale accoglieva il rimedio e annullava gli atti contestati, sul presupposto dell’assenza del piano di settore delle cave, del difetto di motivazione sulle prescrizioni e sull’idoneità delle misure per il materiale di risulta e il ripristino, e dell’omessa considerazione di una cava preesistente. L’interessato impugnava la delibera davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità per la natura asseritamente endoprocedimentale dell’atto. Il parere integrato positivo, sostitutivo di ogni altro atto di assenso ai sensi dell’art. 42 della L.P. n. 17/2017, vincola l’Amministrazione al rilascio dell’autorizzazione: il suo annullamento preclude l’avvio dell’attività e lede immediatamente l’interesse del ricorrente, che nel procedimento amministrativo rivestiva la posizione di controinteressato.
Nel merito, il primo motivo è fondato. L’art. 2 della L.P. n. 7/2003, nel testo vigente ratione temporis, non richiama più il piano provinciale delle cave quale presupposto dell’attività. L’art. 13 della medesima legge attribuisce alle domande ricomprese nel piano solo una trattazione prioritaria: argomentando a contrario, le domande non inserite possono essere legittimamente valutate. L’assenza del piano, peraltro imputabile all’Amministrazione, non può ostare al rilascio dell’autorizzazione.
Quanto ai motivi sulla motivazione, la Corte ricostruisce il quadro dell’art. 6, comma 5, del D.P.P. n. 15/2021, che impone di motivare anche l’assenso. Nei giudizi di controllo sul rispetto di parametri normativamente prestabiliti, dalla motivazione deve emergere la compiutezza e correttezza dell’istruttoria. Nel caso concreto le numerose prescrizioni su vicinanza all’abitato e all’argine del fiume, rumore, polveri, materiale di risulta e ripristino dimostrano il contrario: il difetto di motivazione non sussiste.
La Giunta avrebbe potuto contestare l’idoneità delle misure, ma si è arrestata sulla soglia del vizio formale. Anche il quarto motivo è fondato: la cava preesistente è distante e dismessa, e la delibera non indica le ragioni per cui la Conferenza avrebbe dovuto considerarla.
Divenuta improcedibile la domanda di annullamento per il nuovo parere positivo sopravvenuto, la Corte accerta comunque l’illegittimità della delibera ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., essendo ritualmente dichiarato l’interesse risarcitorio, e condanna le Amministrazioni alle spese.
Nota della Redazione
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