Rinuncia al ricorso e estinzione del giudizio con spese compensate (TAR Trentino-Alto Adige n. 285 del 28.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale e accettata dalle altre parti costituite, determina l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 84 e 85 cod. proc. amm. Il giudice amministrativo dà atto della rinuncia e dichiara l’estinzione con sentenza. Quanto alle spese, la compensazione integrale è legittima quando le parti manifestano il proprio consenso sul punto. La declaratoria di estinzione assorbe ogni questione di rito e di merito, che resta improcedibile.
Il Fatto
La ricorrente aveva impugnato, con ricorso notificato il 17 ottobre 2023, il permesso di costruire n. 95/2023 del 5 settembre 2023, il parere della commissione comunale per il territorio e paesaggio e la relazione del responsabile del procedimento. Il titolo edilizio riguardava interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione con riqualificazione energetica di un edificio in zona residenziale A1 – Centro storico, mediante demolizione parziale e ricostruzione.
Il ricorso si articolava in quattro motivi, incentrati sulla violazione della legge urbanistica provinciale n. 9/2018, delle norme di attuazione del piano di recupero e del regolamento edilizio comunale, oltre che degli artt. 873 e 905 cod. civ. Si costituivano il Comune di Brunico e la società controinteressata, chiedendo il rigetto. Dopo una fase cautelare e alcuni rinvii, in vista dell’udienza di merito la ricorrente rinunciava al ricorso, con spese compensate e accettazione delle altre parti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la difesa della ricorrente, munita di mandato speciale, con atto del 4 novembre 2024 ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese. L’atto è stato sottoscritto per accettazione dal difensore della controinteressata, anch’esso munito di mandato speciale, e dalla difesa erariale, ed è stato depositato il 5 novembre 2024.
Il Tribunale richiama il quadro processuale applicabile: gli artt. 84 e 85 cod. proc. amm. disciplinano la rinuncia agli atti del giudizio e i relativi effetti; l’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. prevede la declaratoria di estinzione del giudizio in caso di rinuncia. La sequenza procedimentale — rinuncia sottoscritta dalle parti legittimate, accettazione delle controparti, deposito in giudizio — integra pertanto il presupposto per la definizione del processo senza esame del merito.
Il Collegio dà quindi atto della rinuncia e dichiara l’estinzione del giudizio. Quanto alle spese, rileva il consenso manifestato dalle parti e dispone la compensazione integrale, in coerenza con la richiesta formulata nell’atto di rinuncia e accettata dalle altre parti. La pronuncia ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
La decisione non affronta i motivi di impugnazione nel merito: la rinuncia assorbe ogni questione e lascia integralmente impregiudicata la legittimità del titolo edilizio. Sul piano della tecnica processuale, la sentenza conferma che la definizione per rinuncia è possibile anche quando la causa è matura per la decisione, purché l’atto sia sottoscritto da difensore con mandato speciale e vi sia accettazione delle controparti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 873 c.c. – Distanze nelle costruzioni
- Art. 905 c.c. – Distanza per l'apertura di vedute dirette e balconi