Cava non recuperata, il ripristino spetta al PAE e non al RUE (Cons. Stato n. 7439 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina della coltivazione delle cave e della sistemazione finale delle aree estrattive appartiene al piano comunale delle attività estrattive, che costituisce variante specifica del piano regolatore generale, e non al regolamento urbanistico edilizio. Il RUE che richiami gli obblighi di ripristino e rinvii, in caso di mancata attuazione delle previsioni del PAE, alle norme sul territorio rurale non è pertanto lesivo della proprietà confinante. L’omessa pronuncia su uno o più motivi del ricorso non integra un error in procedendo e non impone il rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, cod. proc. amm.: il giudice di appello, in forza del principio devolutivo dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm., decide anche sui motivi non esaminati. Solo il difetto assoluto di motivazione o la motivazione meramente apparente determina la nullità della sentenza. Le eventuali difformità dei rilievi cartografici non incidono sul regime giuridico degli immobili, che si accerta sulla base della qualificazione e dei titoli autorizzatori.
Il Fatto
Il proprietario di terreni agricoli confinanti con una cava impugna davanti al TAR Emilia Romagna la deliberazione consiliare con cui il Comune ha approvato una variante al regolamento urbanistico edilizio, chiedendo anche il risarcimento dei danni. Il ricorrente assume che la mancata regolamentazione analitica delle aree estrattive non recuperate all’uso agricolo gli avrebbe impedito di avviare l’attività estrattiva sul proprio fondo.
Il TAR, con sentenza n. 85/2023, respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese. Propone appello l’interessato con quattro motivi, dolendosi anche dell’omessa pronuncia su alcune censure di primo grado e degli errori cartografici della scheda n. 48. Resiste il Comune, evidenziando che la variante serviva ad adeguare la parte normativa del RUE alle prescrizioni regionali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitempo la richiesta di nullità della sentenza con rinvio al primo giudice. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, si afferma che l’omessa pronuncia su alcune censure è un semplice vizio della decisione, eliminabile dal giudice di appello che integri la motivazione o decida il merito. Solo il difetto assoluto di motivazione, o la motivazione apparente fondata su formule di stile, integra la nullità ai sensi degli artt. 88 e 105 cod. proc. amm. Nel caso concreto la sentenza di primo grado, pur segnalando la complessità della vicenda, ha respinto le domande con motivazione non censurabile.
Nel merito, il Consiglio di Stato chiarisce che la regolamentazione dell’attività estrattiva va individuata nel PAE e non nel RUE. L’art. 7.19, comma 4, RUE prevede espressamente obblighi di ripristino e di sistemazione delle aree; non si ravvisa quindi il danno lamentato dall’appellante, e le doglianze sono inammissibili per genericità e difetto di interesse.
Quanto al recupero agricolo della cava, la Corte richiama l’art. 7 l. reg. Emilia Romagna n. 17/1991: il PAE è adottato con le procedure del piano regolatore generale e ne costituisce variante specifica; esso individua le destinazioni finali delle aree e le modalità di sistemazione delle cave, anche abbandonate. La disciplina delle modalità di coltivazione e di sistemazione finale va quindi rinvenuta nel PAE, mentre il RUE, in caso di mancata attuazione delle previsioni, rinvia alle norme sul territorio rurale, imponendo comunque il rispetto del progetto di ripristino. Le censure sul contrasto tra art. 7.1.2 e art. 7.19 sono pertanto infondate.
Il Collegio respinge anche il motivo sugli errori cartografici: le questioni sull’accessibilità del fondo e sulla scheda n. 48 non attengono all’illegittimità del RUE. Le eventuali difformità di rappresentazione non incidono sul regime giuridico degli immobili, che si verifica in base alla qualificazione giuridica e ai titoli autorizzatori.
Venendo alla domanda risarcitoria, il giudice esclude il presupposto oggettivo della responsabilità aquiliana della p.a., non essendo provato l’illecito e non essendo stato dimostrato né l’an né il quantum del danno. L’appello è quindi respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado, comprensive della fase cautelare.
Nota della Redazione
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