Aree contigue al parco: perimetrazione regionale e VAS differita (Cons. Stato n. 7435 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La determinazione dei confini delle aree contigue alle aree naturali protette è riservata alla Regione, d’intesa con l’organismo di gestione dell’area protetta, ai sensi dell’art. 32, comma 2, l. n. 394/1991. Trattandosi di atto a contenuto generale, la perimetrazione non è soggetta a un obbligo di puntuale motivazione ex art. 3 l. n. 241/1990. La definizione dei piani e programmi e delle misure di disciplina della caccia può avvenire in un momento successivo rispetto alla delimitazione, poiché richiede l’intesa anche con gli enti locali interessati. La valutazione ambientale strategica resta differita all’approvazione degli atti pianificatori e regolamentari che incidano sul regime previgente. L’estensione del perimetro delle aree contigue amplia la tutela ambientale e non ne impone la preventiva sottoposizione a VAS.

Il Fatto

Un’associazione venatoria regionale e due cacciatori impugnavano davanti al TAR Puglia la deliberazione della Giunta regionale con cui era stato ampliato il perimetro delle aree contigue al Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Il provvedimento rinviava a successivi piani e programmi le misure di disciplina della caccia, della pesca e delle attività estrattive.

I ricorrenti contestavano l’irragionevolezza dell’ampliamento, fondato sulla sola proposta di candidatura del Parco a Geoparco UNESCO, la mancata contestuale adozione degli atti di gestione e l’omessa VAS. Il TAR respingeva il ricorso nel merito, senza esaminare le eccezioni preliminari della Regione. Proponevano quindi appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prescinde dalle eccezioni di inammissibilità riproposte dalla Regione e affronta il merito, esaminando congiuntamente il primo e il terzo motivo perché connessi. Il quadro normativo di riferimento è l’art. 32 l. n. 394/1991, che distingue la determinazione dei confini, affidata alla Regione d’intesa con l’Ente parco, dalla definizione dei piani, dei programmi e delle misure di disciplina, demandata alla Regione d’intesa anche con gli enti locali.

La delimitazione delle aree contigue rientra nel genus degli atti a contenuto generale e sfugge all’obbligo di puntuale motivazione. Nel caso concreto la motivazione risulta comunque adeguata: la candidatura a Geoparco UNESCO, l’esigenza di valorizzare i corridoi ecologici e la coerenza complessiva della Rete Natura 2000 costituiscono ragioni idonee a giustificare l’estensione della tutela ambientale.

Quanto alla mancata contestuale adozione degli atti di gestione, la Corte ritiene che la regolamentazione della caccia possa intervenire in un secondo momento. La norma richiede infatti un’intesa più ampia, che coinvolge gli enti locali, senza imporre alcuna contestualità assoluta. Resta fermo il principio secondo cui nelle aree contigue l’esercizio venatorio è consentito solo nella forma della caccia controllata, riservata ai residenti dei Comuni dell’area protetta e dell’area contigua.

Le scelte di perimetrazione appartengono alla discrezionalità tecnico-amministrativa della pubblica amministrazione e sono sindacabili solo per manifesta illogicità o irragionevolezza, nella specie non ravvisabili. La Regione ha esercitato una prerogativa espressamente riconosciutale dalla legge nazionale.

Infondato è anche il motivo sulla VAS. L’estensione delle aree contigue comporta un ampliamento della tutela ambientale e faunistica, non un suo deterioramento. La valutazione ambientale strategica potrà eventualmente collocarsi in sede di approvazione dei piani e delle misure di disciplina, ove queste incidano sul regime previgente. L’appello è quindi respinto, con condanna degli appellanti alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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