Valutazione titoli concorsuali e prova di resistenza nel concorso universitario (TAR Puglia n. 1289 del 01.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni della commissione di concorso per professore universitario costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo ove inficiate ictu oculi da eccesso di potere, arbitraretà, irragionevolezza, travisamento dei fatti o disparità di trattamento. La parte che contesti il punteggio non può limitarsi ad autostimare i propri titoli o a dolersi della non condivisibilità del giudizio, ma deve dimostrare la palese inattendibilità o l’insostenibilità del giudizio compiuto dalla commissione. Il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale e contiene in sé la motivazione, ove la commissione abbia predeterminato criteri di massima, con il solo limite della contraddizione manifesta con gli elementi di fatto. Il parziale accoglimento di singole censure non travolge la graduatoria quando il candidato non supera la prova di resistenza, permanendo un divario di punteggio rispetto al vincitore.
Il Fatto
La ricorrente, professoressa associata di Ingegneria presso l’Università del Salento, partecipa alla procedura selettiva ex art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 per un posto di professore di I fascia. La commissione assegna al controinteressato 72,42 punti, alla ricorrente 71,33 e alla terza candidata 65,69. Con decreto rettorale n. 208 del 12.3.2024 il vincitore viene dichiarato il controinteressato; l’istanza di annullamento in autotutela della ricorrente è rigettata con nota del 29.3.2024.
La ricorrente impugna gli esiti, chiedendo in via principale l’accertamento della propria vittoria e in subordine la rivalutazione dei candidati. Propone poi due ricorsi per motivi aggiunti avverso la delibera dipartimentale di chiamata e i provvedimenti di assunzione in servizio. Il controinteressato propone ricorso incidentale avverso i verbali nella parte relativa al punteggio della ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’indirizzo secondo cui le valutazioni concorsuali per posti di docente universitario sono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabili solo per irragionevolezza, travisamento o contraddittorietà manifesta (Cons. Stato, VII, n. 3316/2025; Cons. Stato, VII, n. 223/2024). Il giudice non può sostituire il proprio avviso a quello della commissione, pena l’inammissibile sconfinamento nel merito amministrativo.
Nel merito, il Tribunale accoglie la censura relativa al criterio C3, terzo indicatore: l’incarico di collaborazione presso il CNR costituisce attività di ricerca, essendo irragionevole la mancata assegnazione di ogni punto. Accoglie parzialmente anche la doglianza sul secondo indicatore del medesimo criterio per il controinteressato, escludendo la valutabilità di un convegno classificato come internazionale. Rigetta invece le censure sulla sottostima dei titoli della ricorrente e sulla sopravvalutazione dei titoli del vincitore in materia di convegni, responsabilità gestionali, progetti di ricerca ed editoria.
Le doglianze sul criterio C4 e sul criterio C2 sono respinte per genericità dell’onere di allegazione: la ricorrente non dimostra la concreta sussumibilità dei titoli negli indicatori, né l’assoluta inattendibilità delle valutazioni. I secondi motivi aggiunti e il ricorso incidentale sono dichiarati improcedibili, per difetto sopravvenuto di interesse.
Decisiva è la prova di resistenza: anche riconoscendo le censure accolte, la ricorrente raggiungerebbe 71,83 punti, contro i 72,32 del controinteressato, con permanenza del divario. Il ricorso principale è quindi rigettato, con compensazione integrale delle spese in ragione della complessità fattuale e della minima differenza di punteggio.
Nota della Redazione
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