CCNL diverso in gara e obbligo di verifica dell’equivalenza delle tutele (TAR Sicilia n. 1335 del 24.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento di contratti pubblici, l’operatore economico può indicare nella propria offerta un CCNL diverso da quello individuato dalla stazione appaltante, ma è tenuto a dichiararne l’equivalenza delle tutele economiche e normative. Ai sensi dell’art. 11, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, prima di procedere all’aggiudicazione la stazione appaltante deve acquisire tale dichiarazione e sottoporla a verifica con le modalità dell’art. 110 del medesimo decreto. L’omessa acquisizione della dichiarazione e l’omessa verifica integrano violazione dei richiamati snodi procedimentali e valutativi, con conseguente illegittimità dell’aggiudicazione. Resta estranea al giudizio amministrativo la valutazione in concreto dell’equivalenza dei contratti collettivi, ostandovi l’art. 34, comma 2, cod. proc. amm.
Il Fatto
La Fondazione resistente indice, tramite centrale unica di committenza, una procedura aperta per la fornitura di attrezzature e arredi tecnici innovativi destinati a laboratori, con finanziamento PNRR. Il disciplinare, all’art. 12, individua quale contratto collettivo applicabile al personale impiegato quello del commercio, distribuzione e servizi o equivalente. Alla gara partecipano due raggruppamenti; risulta aggiudicatario quello capeggiato da ETT S.p.a., con 99 punti complessivi, mentre il raggruppamento ricorrente consegue 86,7918 punti.
La società ricorrente impugna l’aggiudicazione deducendo, tra l’altro, che le mandanti del raggruppamento aggiudicatario applicano il CCNL Metalmeccanica-Industria, senza alcuna dichiarazione di equivalenza, e che taluni arredi offerti non rispettano le specifiche del capitolato. Chiede l’annullamento, l’aggiudicazione in proprio favore e il subentro nel contratto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio estromette il Ministero dell’Economia per difetto di legittimazione passiva e dichiara l’improcedibilità dell’istanza di accesso per sopravvenuta carenza di interesse. Dichiara inoltre l’inutilizzabilità delle memorie e dei documenti depositati oltre i termini dimezzati dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., richiamando il carattere perentorio del termine.
Nel merito, il primo motivo è accolto. L’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 impone alla stazione appaltante di indicare il CCNL applicabile; il comma 3 consente all’operatore di indicarne uno diverso, purché garantisca le medesime tutele; il comma 4 onera l’amministrazione di acquisire la dichiarazione di equivalenza e di verificarla. Il Collegio rileva che le dichiarazioni delle mandanti risultano datate 12 febbraio 2025 e depositate solo in giudizio, dunque postume rispetto alla procedura, e che manca ogni verifica della stazione appaltante.
Il Tribunale richiama la delibera ANAC n. 392 del 30 luglio 2024, che qualifica l’impegno al rispetto delle condizioni contrattuali come requisito dell’offerta, e la giurisprudenza amministrativa sul carattere obbligatorio della verifica preventiva. Precisato che le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 209/2024 non si applicano ratione temporis, il Collegio esclude di poter valutare esso stesso l’equivalenza dei contratti collettivi, ostandovi l’art. 34, comma 2, cod. proc. amm.
È parimenti accolto, nei termini indicati, il secondo motivo, limitatamente alla censura sulla conformità degli arredi. Il confronto tra la documentazione tecnica e le prescrizioni del capitolato è sindacabile dal giudice poiché non implica valutazioni tecnico-discrezionali. Emergono difformità su quattro arredi: spessore del piano inferiore a quello prescritto, sedia a cinque gambe anziché quattro, seduta non a pozzetto e priva di braccioli, tavolo con piano di spessore ridotto. Tali scostamenti configurano un aliud pro alio non superabile dal principio di equivalenza né dalla tolleranza del 5%.
Il ricorso è dunque accolto con annullamento dell’aggiudicazione e aggiudicazione in favore del raggruppamento ricorrente, salvo l’esito delle verifiche di legge. Sono respinte la domanda di inefficacia del contratto, non risultando provata la stipulazione, e quella risarcitoria. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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