Il giudicato non cristallizza la normativa nella riedizione del potere (TAR Lombardia n. 3295 del 21.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato di annullamento accerta la legittimità dell’azione amministrativa pregressa e non contiene indicazioni sulla normativa da applicare pro futuro, non potendo il giudice pronunciarsi su poteri non ancora esercitati. La nullità per violazione o elusione del giudicato presuppone che, in sede di riedizione del potere, l’amministrazione abbia contravvenuto frontalmente o aggirato la regula iuris della sentenza definitiva, replicando i vizi già riscontrati. Non integra elusione ogni modifica o integrazione della lex specialis, che appartiene a un tratto libero dell’azione amministrativa e può essere avversata solo in sede di cognizione. La mera precisazione contenuta nell’effetto conformativo non è idonea, se inosservata, a fondare la nullità provvedimentale.

Il Fatto

Con sentenza n. 2545 del 2023 il TAR Lombardia aveva parzialmente accolto il ricorso del candidato avverso l’esito della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore a tempo determinato presso una struttura universitaria. La commissione, in sede di predeterminazione dei criteri, aveva scomposto il punteggio in sotto-parametri e sotto-punteggi, ma all’atto della valutazione aveva attribuito ai candidati un punteggio cumulativo, con violazione dell’autovincolo e difetto di motivazione. All’annullamento della graduatoria seguiva una regressione parziale della procedura sino alla incensurata fissazione degli autovincoli, con rinnovo della valutazione e obbligo di costituire una commissione in diversa composizione.

La struttura sanitaria-universitaria ha ridisciplinato la procedura, confermando la vincitrice. Il candidato ha proposto ricorso in ottemperanza avverso il decreto rettorale di approvazione degli atti, domandando la declaratoria di nullità per violazione o elusione del giudicato e l’annullamento per vizi di legittimità.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha articolato plurimi motivi: l’applicazione del sopravvenuto d.m. 639 del 2 maggio 2024 sui settori scientifico-disciplinari; l’omessa verifica della legittima partecipazione dei candidati; la mancata esclusione della vincitrice per asserito svolgimento di incarico da professore associato, per incompatibilità e per dichiarazioni sostitutive false; l’integrazione dei parametri di valutazione.

Il Collegio ha ritenuto tutte le censure infondate perché incidenti su aspetti estranei al giudicato. Quanto allo ius superveniens, la questione è di merito: la sentenza non statuiva alcuna cristallizzazione della normativa, né avrebbe potuto, perché il giudicato è accertamento sulla legittimità dell’azione pregressa, mentre non può dettare indicazioni sulla normativa futura, in forza dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm.

La sentenza ottemperanda non aveva censurato l’operato dell’amministrazione sulla ammissibilità delle domande. La doglianza strumentalizza una mera precisazione dell’effetto conformativo, la cui eventuale inosservanza non ridonda in nullità. Il Collegio ha comunque ritenuto che, non avendo escluso alcun candidato, l’amministrazione abbia implicitamente verificato la legittimazione dei partecipanti.

Le censure sulla mancata esclusione della vincitrice sono estranee al giudicato e replicano doglianze già dichiarate inammissibili per mancato superamento della prova di resistenza. Quanto all’integrazione dei criteri, la nullità per elusione presuppone la replica dei vizi già riscontrati: la sentenza aveva censurato solo l’assegnazione di punteggi cumulativi in violazione dell’autovincolo. La traduzione in termini descrittivi dei voti numerici non costituisce replica di quel vizio.

Il ricorso in ottemperanza è stato quindi rigettato. Conformemente all’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 2 del 2013, il Collegio ha convertito l’azione nel rito ordinario per lo scrutinio della domanda di annullamento, demandando la regolazione delle spese alla sentenza che definirà il giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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