Mutuo non concesso: nessun obbligo di credito e danno non provato (ABF Collegio di Milano n. 8277 del 14.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel rapporto di finanziamento non sussiste in capo al cliente un diritto alla concessione del credito: la valutazione del merito creditizio, della sostenibilità dell’operazione e della convenienza dell’erogazione rientra nell’autonomia imprenditoriale dell’intermediario e non è sindacabile dall’Arbitro. Tale autonomia non esonera la banca dai doveri di buona fede, correttezza e diligenza professionale nella fase precontrattuale, né dal dovere di fornire al cliente indicazioni adeguatamente rapportate alle circostanze individuali sulle ragioni dell’eventuale diniego. La violazione di tali doveri, tuttavia, non determina di per sé un obbligo di deliberare positivamente il finanziamento. In sede risarcitoria non è configurabile un danno in re ipsa: spetta al danneggiato provare il pregiudizio concreto e il nesso causale con la condotta dell’intermediario, e in mancanza di tale prova il giudice non può liquidare il danno in via equitativa.

Il Fatto

Il ricorrente aveva avviato nell’agosto 2023 una richiesta di mutuo ipotecario destinato a finanziare lavori di ristrutturazione dell’immobile adibito ad abitazione principale. Secondo la sua ricostruzione, nel corso delle trattative l’intermediario avrebbe più volte prospettato la prossima positiva conclusione della pratica, senza poi pervenire alla deliberazione del finanziamento e senza fornire tempestive giustificazioni del mancato perfezionamento. Da qui l’assunto di un legittimo affidamento ingenerato nel cliente.

Il ricorrente riferisce di essersi trovato nell’impossibilità di adempiere tempestivamente alle obbligazioni assunte verso terzi, con decreti ingiuntivi, diffide e ulteriori richieste di pagamento, e di avere poi ottenuto nell’aprile 2025 un mutuo presso altro intermediario in tempi più brevi. Chiede quindi il risarcimento del danno patrimoniale quantificato in € 11.336,81. L’intermediario eccepisce che l’eventuale accoglimento era subordinato all’esito dell’analisi creditizia e degli accertamenti tecnici e legali, che erano emerse criticità — uno scoring negativo per un ritardo nel pagamento di una rata presso altro istituto e una cessione del quinto — e che la pratica si era interrotta per la decisione dei clienti di cessare ogni rapporto con la banca.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’orientamento consolidato secondo cui non esiste un diritto del cliente alla concessione del credito: l’intermediario è libero, nell’esercizio della propria autonomia e nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione, di accogliere o meno la richiesta di finanziamento. L’Arbitro non può quindi sostituirsi alla banca nelle valutazioni sul merito creditizio e sulla convenienza dell’erogazione, profilo rimesso alle politiche di rischio e alla credit policy dell’ente.

Tale insindacabilità non elimina però i doveri di condotta. Il Collegio richiama il principio per cui il cliente ha diritto a ricevere indicazioni, anche di carattere generale, ma adeguatamente rapportate alle concrete circostanze individuali, sulle ragioni dell’eventuale diniego. La discrezionalità nella valutazione del credito non può prescindere dall’obbligo di un comportamento improntato a correttezza e buona fede, né dal dovere di chiarire al cliente le ragioni della mancata concessione, restando fermo che esula dalle competenze dell’Arbitro imporre l’erogazione di un finanziamento.

Applicando tali coordinate al caso, il Collegio ravvisa una gestione non pienamente lineare della fase precontrattuale: la significativa protrazione dell’istruttoria e le plurime rassicurazioni sulla possibile conclusione in tempi brevi, senza tempestiva esplicitazione delle ragioni ostative, rendono la condotta dell’intermediario censurabile. La banca avrebbe dovuto comunicare con maggiore tempestività e chiarezza lo stato dell’istruttoria e gli elementi ostativi emersi nella valutazione creditizia. Il Collegio richiama perciò l’intermediario ai più elevati standard di trasparenza e buona fede nelle relazioni precontrattuali.

Il rilievo non basta tuttavia ad accogliere il ricorso. L’Arbitro non può sindacare nel merito la valutazione discrezionale sulla concedibilità del mutuo, né desumere dalla durata dell’istruttoria o dalle interlocuzioni un obbligo di deliberare positivamente: la banca ha allegato profili rilevanti, quali lo scoring negativo, la cessione del quinto e la necessità di completare gli accertamenti tecnici e legali.

Quanto alla domanda risarcitoria, gli esborsi richiesti sono riconducibili a rapporti obbligatori tra il ricorrente e soggetti terzi, senza prova di un nesso causale diretto e immediato con la condotta dell’intermediario. Il Collegio esclude la configurabilità del danno in re ipsa: grava sul danneggiato l’onere di provare il pregiudizio concreto e la sua riconducibilità causale, e la liquidazione equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 cod. civ. presuppone che l’esistenza di danni risarcibili sia provata e che la quantificazione precisa risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile. Il ricorso è pertanto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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