Confisca definitiva non revocabile in executivis dal giudice dell’esecuzione (Cass. pen. Sez. 1 n. 16689 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La confisca disposta ai sensi dell’art. 12-sexies d.l. n. 306/1992 con sentenza definitiva di condanna non può essere revocata dal giudice dell’esecuzione, non essendo contemplato tale potere dall’art. 676 cod. proc. pen. e non potendosi applicare la disciplina della revoca prevista per le misure di prevenzione patrimoniale. La revoca in executivis è ammessa solo per la confisca disposta dal giudice dell’esecuzione, superando la preclusione processuale dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., prospettando elementi di giudizio non considerati al tempo dell’emissione dell’ordinanza applicativa della misura. Quando la confisca è divenuta definitiva all’esito del giudizio di cognizione, il condannato che ha partecipato a quel giudizio deve esperire il rimedio straordinario della revisione del giudicato per elidere l’accertamento giudiziale su cui la misura si fonda.

Il Fatto

Il Tribunale di Napoli Nord, quale giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta di revoca della confisca disposta nei confronti del ricorrente con sentenza di condanna divenuta irrevocabile. Avverso tale ordinanza, l’interessato proponeva ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di impugnazione.

Il ricorrente lamentava, in particolare, l’illegittima applicazione delle norme processuali che disciplinano la revoca della confisca e sosteneva che il giudice dell’esecuzione avrebbe erroneamente escluso la rilevanza dei “nova” dedotti a sostegno dell’istanza. In via subordinata, chiedeva l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, prospettando un contrasto giurisprudenziale sull’ammissibilità della revoca della confisca ex art. 240-bis cod. pen..

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando il consolidato principio secondo cui la confisca di cui all’art. 12-sexies d.l. n. 306/1992 ha natura di misura di sicurezza patrimoniale atipica, che prescinde da un collegamento pertinenziale con il reato. Tale natura giustifica la distinzione tra il potere del giudice dell’esecuzione di disporre la confisca quando non vi abbia provveduto il giudice della cognizione e l’assenza del potere di revocare la confisca già definitivamente disposta in sede di cognizione.

La Suprema Corte ha evidenziato che la confisca disposta con sentenza definitiva comporta un trasferimento in via definitiva a favore dello Stato, con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione non può revocarla nemmeno quando emergano nuovi elementi di prova. In tal caso, il rimedio esperibile è esclusivamente la revisione del giudicato, volta a elidere l’accertamento giudiziale su cui la misura di sicurezza si fonda.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente escluso la rilevanza dei fatti allegati, trattandosi di vicende deducibili e non dedotte nell’ambito del procedimento di cognizione. La semplice allegazione di una difficoltà di reperimento della documentazione, dovuta alla carcerazione preventiva o alla rottura dei rapporti familiari, non integra il requisito della novità degli elementi di fatto con effetto retroattivo.

Quanto alla richiesta di rimessione alle Sezioni Unite, la Corte l’ha ritenuta manifestamente infondata, rilevando che il contrasto giurisprudenziale prospettato non riguarda il principio di diritto applicabile al caso concreto, atteso che il ricorrente, condannato in via definitiva, aveva partecipato al giudizio di cognizione. La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

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