Coerede può chiedere da solo liquidazione dei rapporti del de cuius (ABF Collegio di Palermo n. 2219 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il singolo coerede è legittimato a far valere davanti all’ABF il credito del de cuius caduto in successione, limitatamente alla propria quota o per l’intero, senza che l’intermediario possa eccepire la necessità del litisconsorzio o richiedere la chiamata in causa degli altri coeredi. I crediti ereditari non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma cadono in comunione ereditaria, con la conseguenza che ciascun partecipante può agire singolarmente per la riscossione. Il pagamento eseguito dall’intermediario a mani del coerede ricorrente ha efficacia liberatoria anche verso i coeredi che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo ricorrente. La richiesta di quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto non trova quindi fondamento nell’ordinamento.
Il Fatto
Il ricorrente, dopo l’esito negativo del reclamo indirizzato direttamente all’intermediario, ha adito l’ABF chiedendo la liquidazione dei rapporti intestati a una propria dante causa defunta, dei quali assumeva di essere unico beneficiario. L’intermediario aveva opposto la necessità dell’intervento di tutti gli altri eredi della titolare originaria.
L’intermediario ha replicato che i rapporti caduti in successione erano tre: due intestati alla sola dante causa e uno cointestato con altri soggetti. Ha peraltro confermato la produzione della dichiarazione di successione, ribadendo che il rimborso dei crediti intestati a persona defunta debba avvenire con quietanza di tutti gli aventi diritto, su richiesta congiunta e contestuale, perché lo svincolo estinguerebbe l’intero rapporto di deposito. In sede di repliche il ricorrente ha limitato la domanda alla liquidazione dei soli rapporti a lui devoluti per successione testamentaria.
La motivazione del Collegio
La questione verte sulla legittimità del diniego opposto dall’intermediario alla richiesta di liquidazione avanzata da uno solo degli eredi e, più in generale, sulla necessità della quietanza congiunta di tutti i coeredi.
Il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 27252/2018, secondo cui il singolo coerede è legittimato a far valere il credito del de cuius sia limitatamente alla propria quota sia per l’intero, senza che l’intermediario possa eccepire l’inammissibilità del ricorso per difetto di litisconsorzio necessario. Il pagamento a mani del coerede ricorrente ha efficacia liberatoria anche verso i coeredi inerti, che potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del ricorrente stesso.
Lo stesso Collegio decidente aveva già espresso analogo indirizzo, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 24657 del 28/11/2007. Da essa si desume il principio generale secondo cui ciascun partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune, senza necessità di integrare il contraddittorio verso gli altri partecipanti, perché il diritto di ciascuno investe la cosa comune nella sua interezza. Ogni coerede può quindi agire per la riscossione dell’intero credito ereditario, restando estranei all’ambito della tutela i rapporti patrimoniali interni tra coeredi, destinati a essere definiti con la divisione.
Il Collegio sottolinea l’equivoco in cui incorre l’intermediario. Questi ritiene che, poiché i crediti non si dividono automaticamente tra gli eredi ma cadono in comunione, il rimborso possa avvenire solo con quietanza congiunta. È vero esattamente il contrario: proprio perché i crediti ereditari cadono in comunione, ciascun coerede può domandare individualmente il pagamento in quanto creditore in solido.
Accertata la qualità di erede del ricorrente, il Collegio afferma il suo diritto alla liquidazione del saldo del conto corrente e del libretto intestati alla sola dante causa, accogliendo il ricorso nei termini di cui in motivazione. Dispone inoltre il versamento del contributo di € 200,00 alle spese della procedura e il rimborso di € 20,00 al ricorrente.
Nota della Redazione
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