Segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi legittima per sconfinamenti perduranti (ABF Collegio di Bologna n. 2497 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La segnalazione a sofferenza nella Centrale dei Rischi non può fondarsi sul mero inadempimento o su singoli ritardi nel pagamento del debito, ma richiede una valutazione complessiva della situazione finanziaria del cliente. È tuttavia legittima quando l’intermediario dimostri gravi e perduranti irregolarità dei rapporti, protratte nel tempo e accompagnate da ripetuti avvisi e dalla non contestazione del debito. L’omessa o tardiva informativa preventiva di imminente segnalazione, pur prevista dalla Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991, non costituisce presupposto di legittimità della segnalazione: la sua violazione può fondare soltanto una pretesa risarcitoria e non la domanda di cancellazione.
Il Fatto
Il ricorrente era stato segnalato a sofferenza in Centrale Rischi dall’aprile 2023 in relazione a due contratti di conto corrente. Ha contestato la segnalazione sotto il profilo sostanziale, sostenendo che essa si fondava sul mero inadempimento e non su una valutazione della complessiva situazione patrimoniale e finanziaria. Ha inoltre eccepito l’illegittimità formale, per l’assenza della comunicazione preventiva di segnalazione a sofferenza prevista dalla normativa di settore. Ha chiesto all’Arbitro di disporre la cancellazione, anche storica, della segnalazione, lamentando di non poter più accedere al credito.
L’intermediario ha riferito che i due conti erano stati estinti nel maggio 2023 per uno stato di sconfino perdurante da anni. Ha prodotto la documentazione delle comunicazioni inviate al ricorrente, comprese l’intimazione di pagamento del febbraio 2023 e il preavviso di segnalazione del marzo 2023, entrambi spediti mediante raccomandata all’indirizzo risultante dall’anagrafica bancaria e restituiti per irreperibilità del destinatario. Ha inoltre dato mandato a una società di recupero crediti, con cui il ricorrente aveva sottoscritto un accordo transattivo rimasto inadempiuto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha esaminato anzitutto il profilo formale. Il preavviso è stato inviato nel marzo 2023, prima della prima segnalazione di aprile 2023, all’indirizzo presente nell’anagrafica del ricorrente, e non è stato consegnato per irreperibilità. Su questo punto il Collegio richiama il consolidato orientamento dell’Arbitro: l’informativa di imminente segnalazione, per la funzione svolta nell’interesse pubblico, costituisce un obbligo di trasparenza ma non un presupposto di legittimità della segnalazione. La sua violazione può giustificare soltanto una pretesa risarcitoria.
Poiché nel caso in esame manca una domanda risarcitoria, il Collegio ha ritenuto irrilevante la questione relativa alla ricezione o meno del preavviso, richiamando sul punto la decisione del Collegio di Roma n. 10194 del 16.04.2021.
Passando ai profili sostanziali, il Collegio ha verificato i presupposti dell’appostazione a sofferenza alla luce della Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991. Gli estratti di conto hanno evidenziato sconfinamenti a partire dal 2017 e sino al marzo 2023, oltre alla mancata regolarizzazione della posizione e al conferimento dell’incarico di riscossione. Il ricorrente non ha prodotto riscontri alle comunicazioni ricevute né ha mai sanato la situazione, nonostante le e-mail del 2025 dalle quali risultava a conoscenza della segnalazione e della propria esposizione debitoria.
Il Collegio ha quindi distinto il caso concreto dall’ipotesi vietata dalla Circolare: non si trattava di uno o più ritardi nei pagamenti, ma di gravi e perduranti irregolarità, accompagnate dalla non contestazione del debito e da numerosi avvisi. Su questa base ha ritenuto che l’intermediario abbia legittimamente proceduto alla segnalazione, richiamando le decisioni del Collegio di Milano n. 7694/2023 e del Collegio di Bologna n. 3136/2024. Il ricorso è stato pertanto non accolto.
Nota della Redazione
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