Banca non responsabile se diniego di surroga è motivato da segnalazione interna (ABF Collegio di Torino n. 3581 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di surroga del mutuo costituisce espressione dell’autonomia decisionale dell’intermediario in ordine all’erogazione del credito ed è sottratto al sindacato di merito del Collegio, che non può sostituirsi all’istituto nella valutazione della convenienza dell’operazione. Resta fermo il dovere di correttezza di cui all’art. 1337 c.c., che impone alla banca di fornire al cliente adeguate e sollecite informazioni sulle ragioni del rifiuto. Qualora il cliente conosca tempestivamente tali ragioni e non siano provate rassicurazioni idonee a fondare un legittimo affidamento sulla concessione del finanziamento, la domanda risarcitoria per la mancata surroga va respinta.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto a un istituto di credito la surroga del mutuo in essere presso un terzo intermediario, ritenendo più vantaggiose le condizioni offerte. La filiale gli comunicava il rifiuto, riconducendolo alla presenza di una segnalazione interna collegata al presunto utilizzo illecito di una carta prepagata in passato rilasciata allo stesso cliente. Di tale annotazione, secondo la prospettazione del ricorrente, nulla era stato comunicato.

Il cliente ha quindi adito l’ABF chiedendo il risarcimento del danno, quantificato nella differenza tra il tasso offerto dalla banca convenuta al momento della richiesta e quello applicato al mutuo da altro intermediario. La banca ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di corrispondenza con il reclamo e, nel merito, ha sostenuto l’insussistenza di qualsiasi obbligo di concedere il credito, oltre alla genericità della pretesa risarcitoria.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. Quanto alla corrispondenza con il reclamo, osserva che quest’ultimo conteneva espressi riferimenti alla mancata concessione della surroga e al danno conseguente, ricollegando il diniego alla segnalazione interna relativa alla carta. Quanto alla dedotta incompetenza per materia, rileva che, in chiave di interpretazione conservativa della domanda e tenuto conto delle precisazioni offerte in sede di repliche, la richiesta va qualificata come domanda di risarcimento per la condotta asseritamente illegittima della banca.

Nel merito, il Collegio richiama il consolidato orientamento dell’ABF — citando il Collegio di Coordinamento n. 6183/2013 — secondo cui l’autonomia decisionale dell’intermediario in materia di erogazione del credito è riconosciuta e al Collegio è precluso sostituirsi all’istituto nella valutazione della convenienza dell’operazione. Il diniego deve però accompagnarsi alla collaborazione con il cliente, in ossequio al dovere generale di cui all’art. 1337 c.c., con adeguate e sollecite informazioni sulle ragioni del rifiuto.

Applicando tale regola al caso concreto, il Collegio rileva che la richiesta di surroga risale all’ottobre 2025 e che il reclamo è stato presentato il 14 ottobre 2025, donde la conoscenza delle ragioni del diniego già in quella fase. Nel riscontro del 24 novembre 2025 la banca ha inoltre rassicurato il cliente sul carattere meramente interno e riservato delle segnalazioni, non visualizzabili da altri intermediari e dunque inidonee a ostacolare l’accesso al credito sul mercato.

Il Collegio esamina poi la documentazione versata dal ricorrente: le e-mail prodotte risalgono al 2022, quindi a epoca antecedente la richiesta di surroga, e riguardano la carta prepagata cui si riferisce la segnalazione interna. Non emergono, pertanto, evidenze attestanti rassicurazioni della banca circa una positiva valutazione della richiesta di surroga, idonee a fondare un legittimo affidamento. Parimenti non si riscontrano inadeguatezze nelle tempistiche di riscontro. Poiché la ricostruzione istruttoria non evidenzia comportamenti dell’intermediario manifestamente illegittimi, la domanda risarcitoria viene respinta e il ricorso non è accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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