Preavviso segnalazione SIC: prova consegna e rispetto termine quindici giorni (ABF Collegio di Bologna n. 2498 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di segnalazione nei sistemi di informazione creditizia costituisce requisito di legittimità del trattamento dei dati personali e trova fondamento nel diritto armonizzato di fonte eurounitaria. Esso va riconosciuto a tutte le persone fisiche, anche quando non rivestano la qualità di consumatore ma agiscano come imprenditori o professionisti. L’onere di provare l’effettiva ricezione del preavviso incombe sull’intermediario, che può assolverlo mediante la ricevuta di ritorno della raccomandata, la dimostrazione della consegna con modalità pattuite tra le parti o altro sistema di recapito con data e ora certa. La segnalazione del primo ritardo è legittima solo se i dati siano resi accessibili decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito l’Arbitro deducendo di essere stato segnalato in SIC per ritardi nei pagamenti e di non aver ricevuto alcun preavviso, essendone venuto a conoscenza solo dopo la cessione della posizione a un altro intermediario. Ha quindi chiesto la cancellazione della segnalazione, dopo l’esito negativo del reclamo.

L’intermediario si è costituito eccependo l’esistenza di un contratto di finanziamento con ritardi e mancati pagamenti, di aver inviato il preavviso tramite servizio PostaTime 20 il 6.11.2023, con consegna il 20.11.2023, e di averlo messo a disposizione nell’area riservata del sito. Ha concluso per il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

In via preliminare il Collegio ha verificato la qualificazione della controversia. Il finanziamento era stato sottoscritto dal ricorrente quale legale rappresentante di una società e quale coobbligato. Poiché l’operazione era destinata a scopi di natura commerciale, la decisione è stata assunta nella composizione “non consumatori”, richiamando l’orientamento secondo cui spetta al Collegio stabilire, nel caso concreto, se il garante abbia agito per finalità commerciali o private.

Nel merito, il Collegio ha ricostruito la normativa applicabile: l’art. 125, comma 3, TUB, che impone ai finanziatori di informare preventivamente il consumatore alla prima segnalazione a una banca dati, e l’art. 5, comma 6, del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi, che prevede l’avviso dell’imminente registrazione e il termine di quindici giorni dalla spedizione del preavviso per rendere accessibili i dati del primo ritardo.

Il Collegio ha poi richiamato il Collegio di Coordinamento (dec. 9311/2016), che ha riconosciuto l’obbligo di preavviso per tutte le persone fisiche, anche non consumatori, con conseguente illegittimità della segnalazione in caso di difetto di prova della ricezione, incombente sull’intermediario. Tale principio è stato confermato dalla decisione 4632/2023, che ha ancorato l’obbligo al diritto eurounitario in materia di protezione dei dati personali, qualificando il preavviso come requisito della base legittima del trattamento.

Da qui la conseguenza operativa: trattandosi di normativa di garanzia, l’intermediario deve consentire al cliente di essere edotto dei presupposti e delle conseguenze della segnalazione prima che essa avvenga, con puntuale e rigoroso rispetto delle forme. La prova della ricezione può essere fornita con la ricevuta di ritorno, con la dimostrazione della consegna secondo modalità pattuite o con un sistema di recapito a data e ora certa.

Applicando tali criteri, il Collegio ha rilevato che l’intermediario aveva prodotto evidenza dell’invio del preavviso per raccomandata a/r con prova della consegna, nonché della messa a disposizione nell’area personale. È risultato rispettato il requisito formale dell’invio e il termine di quindici giorni, essendo la segnalazione attiva dall’aggiornamento del 31.12.2025. Il ricorso è stato pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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