Frode da spoofing e concorso di colpa della banca per omesso monitoraggio (ABF Collegio di Roma n. 2494 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le operazioni di pagamento disposte materialmente dal cliente a seguito di artifizi e raggiri non costituiscono operazioni non autorizzate ai sensi degli artt. 10 ss. del d.lgs. n. 11/2010, con conseguente inapplicabilità della relativa disciplina di rimborso. La condotta dell’intermediario resta tuttavia scrutinabile alla stregua delle regole generali del diritto delle obbligazioni, sotto il profilo del corretto adempimento e del principio di buona fede, con possibile configurazione di un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. Rileva, in particolare, l’omesso apprestamento di un efficiente sistema di monitoraggio idoneo a intercettare l’anomalia delle richieste di autorizzazione e a predisporre il blocco automatico delle operazioni. La rivalutazione monetaria va esclusa, trattandosi di obbligazione pecuniaria soggetta al principio nominalistico.
Il Fatto
Il ricorrente, intestatario di un conto corrente, riceveva chiamate e SMS apparentemente provenienti dal numero dell’intermediario. Un sedicente operatore segnalava presunte attività sospette sul conto e induceva il cliente a eseguire una pluralità di bonifici verso “conti provvisori”, presentati come misura di messa in sicurezza delle somme. Tra il 31 gennaio e il 1° febbraio 2025 venivano disposti sessanta bonifici da 490,00 euro e due da 300,00 euro, per un totale di 30.000,00 euro.
A seguito del disconoscimento, la banca tentava il recall delle operazioni, senza successo, e offriva in via transattiva un rimborso parziale di 9.294,00 euro, rifiutato. Il cliente chiedeva il rimborso integrale, oltre interessi e rivalutazione, deducendo la responsabilità dell’istituto per non aver predisposto sistemi di comunicazione, informazione e monitoraggio idonei a evitare la frode.
La motivazione del Collegio
La banca eccepiva che le operazioni erano state disposte personalmente dal cliente e che, pertanto, non si applicava la disciplina sulle operazioni non autorizzate. Il Collegio condivide l’impostazione: l’esecuzione materiale delle transazioni da parte del ricorrente non consente di qualificarle come non autorizzate ai sensi del d.lgs. n. 11/2010.
Tale rilievo non esaurisce però la valutazione. La condotta dell’intermediario resta scrutinabile in base alle regole generali del diritto delle obbligazioni, eventualmente integrate dal principio di buona fede, potendo la decisione fondarsi sugli artt. 1375, 1176, comma 2, e 1218 c.c. Sussistono dunque elementi valutabili sotto il profilo del diligente adempimento e del concorso di colpa ex art. 1227 c.c.
Il Collegio richiama la propria precedente pronuncia sulle “operazioni sotto dettatura”, con la quale era stata riconosciuta una responsabilità concorrente dell’intermediario quando la frode origina da SMS spoofed. Nel caso di specie è pacifico che il ricorrente abbia ricevuto SMS civetta, verosimilmente trasmessi dal medesimo contatto dal quale riceve abitualmente le comunicazioni per autorizzare le operazioni; il registro chiamate conferma una serie di telefonate in entrata con orario compatibile con la narrazione.
Assume rilievo decisivo il dato del monitoraggio: risultano pervenute più di sette richieste di autorizzazione nelle ventiquattro ore sul medesimo rapporto. Tale circostanza è idonea a configurare un rischio di frode che un efficiente sistema avrebbe potuto intercettare, predisponendo sistemi automatici di blocco delle operazioni da postazione remota in presenza di comportamenti non in linea con un’operatività fisiologica. Il Collegio richiama, in termini di applicazione analogica, l’art. 8 del d.m. 30 aprile 2007, n. 112.
Riconosciuto il concorso di colpa, il Collegio applica l’art. 1227 c.c. e determina equitativamente in 18.000,00 euro la somma dovuta al ricorrente, accogliendo parzialmente il ricorso. Respinge invece la domanda di rivalutazione monetaria, esclusa in quanto l’obbligazione è pecuniaria e soggetta al principio nominalistico dell’art. 1277 c.c. L’intermediario è inoltre tenuto al contributo alle spese della procedura e al rimborso del versamento di presentazione del ricorso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1176 c.c. – Diligenza nell'adempimento
- Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del creditore
- Art. 1277 c.c. – Debito di somma di danaro
- Art. 1375 c.c. – Esecuzione di buona fede