Centri di cottura alternativi e punteggio premiale nella gara di refezione scolastica (Cons. Stato n. 3281 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
I requisiti di esecuzione del contratto non costituiscono condizioni di partecipazione alla gara, ma possono essere configurati dalla lex specialis come elementi dell’offerta tecnica e, in particolare, come presupposti per l’attribuzione di un punteggio premiale. La disponibilità di un centro di cottura emergenziale offerto come miglioria deve essere effettiva ed attuale al momento della valutazione; è sufficiente che essa sia assicurata mediante un titolo giuridico non impugnato, essendo indifferente la sua natura concessoria. Ove la disponibilità non copra l’intera durata dell’appalto, il punteggio premiale va ridotto in proporzione, non azzerato, quando l’offerta contempli ulteriori filiere produttive idonee. L’omessa indicazione della titolarità pubblica del centro e della limitata durata della disponibilità non integra falsa dichiarazione rilevante ai fini dell’esclusione, se il titolo è irrilevante e l’impegno è stato comunque adempiuto.
Il Fatto
La società appellante, seconda classificata con 83,750 punti, impugnava l’aggiudicazione a favore della prima classificata (86,895 punti) di una gara per il servizio di refezione scolastica. La censura riguardava il centro di cottura di emergenza offerto dall’aggiudicataria, cui la commissione aveva attribuito 4 punti su 5, e che la ricorrente riteneva non disponibile per l’intera durata dell’appalto, perché detenuto in forza di concessione collegata ad altra gara.
Il TAR Campania rigettava il ricorso, qualificando la disponibilità del centro come requisito di esecuzione e non di partecipazione, con compensazione delle spese. La seconda classificata proponeva appello, reiterando la qualificazione del centro emergenziale come elemento dell’offerta tecnica e denunciando l’omessa pronuncia sulla falsa dichiarazione dell’aggiudicataria.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ritiene l’appello ammissibile: l’eccezione di difetto di legittimazione attiva è infondata, perché ogni parte del giudizio di primo grado può proporre impugnazione e l’eventuale questione attiene semmai all’integrità del contraddittorio. I motivi, pur ripetitivi in alcuni punti, sono sufficientemente specifici.
Nel merito, i primi tre motivi sono infondati. La Sezione richiama l’orientamento secondo cui i requisiti di esecuzione caratterizzano la fase esecutiva e si distinguono dai requisiti di partecipazione, potendo la lex specialis configurarli come elementi dell’offerta, spesso necessari per l’attribuzione di un punteggio premiale (Cons. Stato n. 7090 del 2025). La qualificazione operata dal TAR va integrata, ma la conclusione è corretta.
L’autorizzazione comunale all’utilizzo del centro di cottura per altri appalti non è stata impugnata e non presenta profili di nullità rilevabili d’ufficio: essa rende effettiva ed attuale la disponibilità richiesta ai fini del punteggio. Quanto alla durata limitata, il periodo non coincidente con quello dell’appalto può determinare al più una riduzione proporzionale del punteggio, non il suo azzeramento. La riduzione massima, da 4 a 2 punti, resta ininfluente sull’esito, considerato il distacco di 3,145 punti tra le due offerte. La Sezione valorizza inoltre le ulteriori filiere di produzione indicate in offerta e verificate dalla stazione appaltante prima della stipula.
I motivi quarto e quinto sono infondati: il titolo giuridico in base al quale l’offerente dispone del centro è indifferente e non sussiste alcun onere di segnalazione. La limitata disponibilità temporale non è causa di esclusione, l’impegno è stato adempiuto mediante centri sostitutivi e non si configura un errore determinante ai fini dell’aggiudicazione. Il sesto motivo è infondato, non emergendo ragioni ostative alla sostituzione dei siti. L’appello è rigettato, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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