Ottemperanza carta docente supplenti: ordine, commissario ad acta, astreinte (TAR Liguria n. 425 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’actio iudicati proposta per l’ottemperanza di una sentenza passata in giudicato che abbia accertato il diritto di un docente non di ruolo alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione è fondata quando l’Amministrazione, pur costituitasi, non assolva all’onere di provare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo. Il giudice dell’ottemperanza ordina all’Amministrazione il compimento degli atti necessari, nomina un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempienza e fissa una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., assumendo come dies a quo il sessantesimo giorno dalla comunicazione della sentenza, in ragione dell’attività aggiuntiva richiesta dall’emissione delle carte elettroniche intestate ai docenti.

Il Fatto

Alcuni insegnanti non di ruolo, assunti con contratti a tempo determinato, proponevano ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 18.10.2024, n. 985, passata in giudicato. La pronuncia aveva accertato il loro diritto di usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di € 500,00 per ciascun anno scolastico indicato, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione delle carte e all’erogazione degli importi complessivi. I ricorrenti avevano notificato la decisione presso la sede reale dell’Amministrazione, rispettivamente nel novembre 2024 e nel gennaio 2025, e, una volta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997, agivano in ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il TAR Liguria ha preliminarmente verificato la regolarità della notificazione della sentenza ottemperanda e il decorso del termine di grazia, ritenendo l’actio iudicati ammissibile.

Nel merito, il Collegio ha rilevato che il Ministero, pur costituitosi in giudizio, non aveva svolto alcuna contestazione né assolto all’onere probatorio, ex art. 2697 cod. civ., dell’avvenuto pagamento delle somme dovute in forza del titolo esecutivo. L’inadempimento è risultato pertanto provato, fondando l’accoglimento del ricorso.

Il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione scolastica il rilascio della carta del docente a ciascun ricorrente e l’accredito delle somme liquidate, con gli accessori, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, è stato nominato un commissario ad acta nella persona del Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con obbligo di provvedere in via sostitutiva entro trenta giorni.

Il Collegio ha altresì accolto la domanda di astreinte, ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., fissando la penalità di mora in € 10,00 per ogni giorno di ritardo. Il dies a quo è stato individuato nel sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione, atteso che l’esecuzione non consiste in un semplice versamento di denaro ma richiede l’emissione delle carte elettroniche intestate ai docenti. Il dies ad quem è stato invece fissato nel giorno dell’adempimento o, in difetto, in quello dell’insediamento del commissario ad acta.

Le spese di lite sono state poste a carico della soccombente, liquidate forfettariamente e distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, in considerazione della natura seriale della controversia e dell’assimilazione del giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive, come già affermato da Cons. St., sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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