Ne bis in idem anche su inammissibilità per difetto di legittimazione attiva (Cons. Stato n. 3282 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza che dichiara inammissibile la domanda per difetto di legittimazione attiva, pur non contenendo alcun accertamento di merito sul diritto sostanziale, accerta l’inesistenza del diritto del ricorrente a ottenere una pronuncia di merito sulla situazione giuridica azionata. Tale statuizione, in virtù del giudicato formale, produce il vincolo del ne bis in idem e preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio, in assenza di elementi nuovi idonei a superare l’ostacolo processuale già accertato. Il principio si desume dall’art. 395, n. 5, cod. proc. civ., che non distingue tra giudicato formale e sostanziale, e trova fondamento nella ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost.. Resta ferma la distinzione tra patrimonio della società di capitali e patrimonio del socio: il pregiudizio alla perdita reddituale e di chance della società è danno diretto di questa e solo riflesso del socio, che non ne ha la titolarità.

Il Fatto

Il ricorrente, socio unico di una società a sua volta socia di maggioranza di una società di calcio, ha riassunto davanti al giudice amministrativo il giudizio risarcitorio nei confronti della federazione sportiva, inizialmente instaurato davanti al giudice ordinario. Ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale ed esistenziale derivante dalla esclusione della società calcistica dal campionato e dalla successiva mancata riammissione, nonché dalla perdita del titolo sportivo.

Il TAR Lazio ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che la questione era già stata decisa con la sentenza n. 5364 del 2009, confermata in appello, e che la domanda era comunque tardiva rispetto al termine quinquennale di prescrizione. L’appellante ha contestato l’operatività del ne bis in idem in assenza di una pronuncia di merito e ha sostenuto l’applicabilità del termine decennale.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato rigetta l’appello. La Sezione Quinta muove dalla distinzione tra il danno diretto della società di capitali e il danno riflesso del socio, richiamando Cass. n. 14265 del 2025 e Cass. n. 11071 del 2025: il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società, e la diminuzione di valore della quota è solo proiezione del ridotto valore del patrimonio sociale.

Il Collegio rileva che il pregiudizio lamentato consiste nella perdita reddituale e di chance della società calcistica, riversatasi solo in via indiretta e riflessa sulla socia e sul socio di questa. Anche il dedotto danno esistenziale è configurato come conseguenza di vicende della società, non della persona fisica. Manca dunque la titolarità del diritto e la legittimazione attiva.

La Corte affronta poi la questione centrale. La pronuncia di inammissibilità in rito dà luogo a un giudicato meramente formale, che non produce gli effetti sostanziali dell’art. 2909 cod. civ. e non preclude di per sé la riproposizione (richiamata Cass. n. 19039 del 2024 e Cass. n. 23130 del 2020). Tuttavia, le sentenze del 2009 e del 2010 hanno negato la legittimazione attiva, cioè una condizione dell’azione necessaria per accedere al merito, secondo il principio dell’art. 81 cod. proc. civ. (richiamate Cass. n. 11190 del 1995 e Cass. n. 21192 del 2006).

Da qui la conclusione: quella sentenza ha accertato l’inesistenza del diritto a ottenere una pronuncia di merito, diritto autonomo da quello sostanziale. Il vincolo del ne bis in idem ha portata più ampia del giudicato sostanziale, come si desume dall’art. 395, n. 5, cod. proc. civ., ed è imposto dalla ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., che esclude la riproposizione della stessa domanda senza il superamento degli ostacoli già accertati (Cass. n. 18129 del 2005).

L’assenza di elementi nuovi idonei a differenziare la domanda conferma la preclusione. Il rigetto del primo profilo assorbe la censura sulla prescrizione, in applicazione del principio per cui, quando la decisione si fonda su autonome rationes decidendi, il rigetto di una rende inammissibili gli ulteriori motivi (Cass. n. 12372 del 2006). Le spese sono compensate; respinta la domanda di lite temeraria ex art. 96, comma 1, cod. proc. civ..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 81 c.p.c.

Tutte le 107 sentenze sull'art. 81 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *