Centri di cottura esclusivi e autorizzazioni sanitarie intestate al concorrente (TAR Abruzzo n. 249 del 16.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di incertezza interpretativa delle clausole di gara, va preferita la lettura secondo cui i mezzi e le dotazioni funzionali all’esecuzione del contratto, soprattutto se valutabili ai fini del punteggio per l’offerta tecnica, devono essere individuati già al momento della presentazione dell’offerta, con un impegno vincolante del concorrente ad acquisirne la disponibilità. Il centro di cottura deve essere proprio dell’aggiudicatario o nella sua esclusiva disponibilità giuridica e fattuale ed essere dedicato esclusivamente a tale funzione. L’autorizzazione sanitaria per la gestione del centro cottura deve risultare intestata direttamente al soggetto che svolge il servizio, avendo natura personale. È quindi illegittima la decadenza dall’aggiudicazione disposta per la mancata disponibilità di un centro di cottura conforme, non supplita dall’uso dei locali mensa di una struttura sanitaria autorizzata per finalità diverse.
Il Fatto
Il Comune di Sulmona indice una gara per il servizio di refezione scolastica, aggiudicata in un primo momento alla società ricorrente. A seguito di verifiche sulla disponibilità del centro di cottura dichiarato in offerta, l’amministrazione avvia il procedimento e dispone la decadenza dall’aggiudicazione. La società impugna la determinazione insieme agli atti presupposti, tra cui le note della Regione Abruzzo, della ASL e del SUAP, che avevano escluso l’idoneità della SCIA a coprire la preparazione di pasti per utenti esterni.
Nelle more del giudizio la stazione appaltante aggiudica il servizio a un raggruppamento controinteressato. La ricorrente propone motivi aggiunti avverso la nuova aggiudicazione, chiedendo in via principale l’inefficacia del contratto e il subentro, in subordine il risarcimento per equivalente. La controinteressata propone ricorso incidentale, lamentando che l’amministrazione non abbia disposto anche la revoca dell’aggiudicazione originaria e contestando l’attribuzione del punteggio per il centro di cottura.
La Motivazione della Corte
Il collegio richiama il principio di attendibilità delle offerte e di serietà della competizione: le dotazioni funzionali all’esecuzione del contratto, se oggetto di valutazione nell’offerta tecnica, non possono essere individuate successivamente alla gara. Sul punto il Tribunale cita Cons. Stato, sez. V, 25 marzo 2020, n. 2090, Cons. Stato, sez. V, 23 agosto 2019, n. 5806 e Cons. Stato, sez. V, 29 luglio 2019, n. 5308.
Nel caso concreto la ricorrente aveva indicato in sede di gara un centro di cottura sito in altro comune, ottenendo il relativo punteggio, e solo dopo oltre tre mesi dall’aggiudicazione, ad anno scolastico iniziato e senza aver avviato il servizio, aveva indicato un diverso centro di cottura di proprietà di una clinica, acquisito in comodato d’uso.
Quanto alla compatibilità dell’uso dei locali della struttura sanitaria, il Tribunale osserva che la L.R. 32/2007 non contempla l’ampliamento della mensa della struttura sanitaria alla preparazione di pasti per l’esterno. La scheda del Manuale di Autorizzazione richiamata tipizza i soggetti ammessi a beneficiare dei pasti preparati all’interno della struttura, individuandoli nei parenti e negli accompagnatori dei pazienti. La disciplina è finalizzata alla tutela della salute e all’igiene dei pazienti, esposti altrimenti a rischi di contaminazione. La pretesa di trasformare la mensa in centro di preparazione e confezionamento di pasti per un imprenditore privato contrasta quindi con la normativa di settore.
Dirimente è poi il rilievo che l’autorizzazione sanitaria per la gestione del centro cottura risulta richiesta dal rappresentante legale della clinica e non dalla società ricorrente. Il Tribunale richiama il principio per cui l’autorizzazione deve essere intestata direttamente al soggetto che svolge il servizio, avendo natura intuitu personae e rispondendo del titolare in via personale (TAR Abruzzo, Pescara, 22.7.2011, n. 476). Il capitolato d’oneri richiede d’altra parte un centro di produzione pasti proprio o nella esclusiva disponibilità e dedicato esclusivamente a centro cottura, con intestazione delle autorizzazioni sanitarie in capo all’appaltatore dopo l’aggiudicazione.
Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono pertanto respinti, con assorbimento dell’invalidità derivata dedotta avverso la nuova aggiudicazione. L’infondatezza del ricorso principale rende improcedibile il ricorso incidentale, per difetto di interesse del controinteressato. Le spese sono compensate in ragione della particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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