Divieto di detenzione armi e discrezionalità del Prefetto: sindacato limitato (TAR Abruzzo n. 246 del 16.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La detenzione di armi non costituisce oggetto di un diritto, ma un’eccezione al generale divieto di portare armi, riconoscibile solo a fronte della piena sicurezza circa il loro buon uso. Il giudizio dell’autorità di pubblica sicurezza è connotato da ampia discrezionalità e investe sinteticamente la condotta di vita del soggetto, con riguardo all’osservanza delle regole di convivenza sociale e dei precetti giuridici. Il sindacato giurisdizionale resta perciò circoscritto ai vizi di abnormità, palese contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Ai fini del divieto di detenzione non occorre un abuso delle armi obiettivamente accertato: è sufficiente che il soggetto non offra completo affidamento in ordine al loro corretto e avveduto uso.

Il Fatto

Il ricorrente impugna il provvedimento del Prefetto della Provincia dell’Aquila, notificatogli dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano, recante divieto di detenzione di armi e munizioni, oltre agli atti presupposti e consequenziali. Il provvedimento si fonda su una relazione di servizio della Squadra Volante, intervenuta su richiesta del figlio del ricorrente e della sua compagna all’esito di un litigio: il ricorrente avrebbe minacciato di morte il figlio e danneggiato due pneumatici della sua auto.

Il ricorrente deduce eccesso di potere per carenza dei presupposti e vizio di motivazione, con istruttoria insufficiente, e violazione degli artt. 38 e 39 del T.U.L.P.S. Sostiene che la motivazione sarebbe stereotipata e priva di valutazione concreta del contesto, che l’alterco sarebbe scaturito dalle problematiche del figlio e che l’arma d’ordinanza gli sarebbe stata restituita. L’Amministrazione resiste e chiede la reiezione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la natura della posizione giuridica coinvolta: la detenzione di armi è eccezione al divieto generale di portare armi e la relativa autorizzazione presuppone la perfetta sicurezza del buon uso, per scongiurare dubbi prospettici per l’ordine pubblico e la tranquilla convivenza. Ne deriva che il giudizio dell’autorità è ampiamente discrezionale e che il controllo del giudice amministrativo resta limitato ai profili di irragionevolezza e illogicità manifesta.

Il TAR richiama il carattere concessorio e non sanzionatorio delle misure in materia, nel cui bilanciamento prevale l’interesse pubblico alla sicurezza e all’incolumità rispetto a quello del privato, citando T.A.R. Campania, sez. V, sentenza 2 luglio 2021, n. 4549. Richiama altresì l’orientamento secondo cui il divieto può essere sorretto da valutazioni probabilistiche, dovendo l’interessato essere esente da mende e al di sopra di ogni sospetto (Cons. Stato Sez. III, 24/04/2020, n. 2614; TAR Campania, sez. V, sentenze nn. 5222/2021; 6539/2020; 3005/2019). Non serve un abuso accertato: basta il difetto di completo affidamento (T.A.R. Molise, sentenza n. 64/2021).

Su questa base il Collegio ritiene che il divieto impugnato non si discosti dalle coordinate ermeneutiche. Le stesse ulteriori conflittualità tra ricorrente e figlio allegate nel ricorso aggravano la situazione e avvalorano il rischio di abuso. Irrilevante la restituzione dell’arma in dotazione da parte della Casa di Reclusione presso cui il ricorrente presta servizio, poiché il divieto riguarda le armi detenute ai sensi dell’art. 38 del T.U.L.P.S.

Il giudizio sfavorevole dell’Amministrazione è quindi espresso in ottica cautelare e non punitiva, in ragione della finalità preventiva delle misure di polizia. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori, in favore dell’Amministrazione resistente. Disposta l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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