Centro di raccolta rifiuti compatibile con zona F e studio di fattibilità (TAR Puglia n. 31 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il centro comunale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani è opera funzionale a un servizio pubblico necessario, di mera raccolta e non di trattamento, che deve essere diffuso nel tessuto cittadino; non richiede perciò una specifica destinazione urbanistica «a servizi» delle aree interessate, analogamente agli impianti del servizio elettrico, idrico o del gas. È sufficiente la compatibilità con la zona in cui l’opera si colloca, nel rispetto del d.m. 8 aprile 2008 in materia di tutela della salute, dell’ambiente e della sicurezza. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 50/2016, costituisce solo il primo livello di progettazione e non esaurisce le prescrizioni di dettaglio, la cui eventuale violazione può essere dedotta in relazione ai successivi livelli definitivo ed esecutivo. Il sindacato del giudice amministrativo sulle scelte localizzative è limitato alla manifesta illogicità, al travisamento dei fatti e ai macroscopici difetti di istruttoria.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari e utilizzatori di abitazioni di un complesso condominiale di Lecce posto in prossimità dell’area di via Caiulo, impugnano le deliberazioni con cui la Giunta municipale ha approvato, nell’ambito della candidatura a finanziamento P.N.R.R. per la Linea di intervento A, il progetto di fattibilità tecnico-economica di un nuovo centro comunale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Con motivi aggiunti hanno poi impugnato, per illegittimità derivata, il decreto dipartimentale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica che ha approvato la graduatoria definitiva, nella parte in cui ha ritenuto la proposta comunale ammissibile ma non finanziabile per esaurimento del plafond.

I ricorrenti deducono l’incompatibilità urbanistica dell’opera con la destinazione del comparto, i deficit progettuali e documentali del livello di fattibilità, i rischi di contaminazione della falda e di impatto da traffico e odori, nonché l’omessa valutazione di siti alternativi.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Tribunale esclude l’applicabilità del rito speciale dell’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, trattandosi di intervento non effettivamente finanziato con risorse P.N.R.R., e respinge l’eccezione di incompetenza territoriale in favore del TAR Lazio. Gli effetti dei provvedimenti impugnati sono limitati all’ambito regionale e il decreto ministeriale, adottato successivamente agli atti comunali, non si configura come atto generale presupposto ai sensi dell’art. 13, comma 4-bis, c.p.a.

Quanto alla legittimazione, richiamata la Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 22/2021, la vicinitas integra una presunzione dell’interesse a ricorrere, superabile solo da contestazioni specifiche. Nel caso concreto i ricorrenti abitano in prossimità dell’area e allegato ricadute in termini di emissioni, deprezzamento e traffico pesante. L’interesse resta attuale anche dopo la nota con cui il Comune ha dichiarato di non voler realizzare l’opera, perché l’intervento è stato ritenuto ammissibile e potrebbe beneficiare della riapertura della graduatoria, né i provvedimenti sono stati ritirati in autotutela.

Nel merito, il Collegio qualifica il centro di raccolta ai sensi dell’art. 183, lett. mm), del d.lgs. n. 152/2006 e, sulla scorta del richiamato indirizzo del C.G.A.R.S. n. 377/2021, ne afferma la natura di servizio generalizzato di quartiere. L’opera risulta prevista in area comunale ricadente nelle zone «F» 11 e 12, attrezzature e servizi di quartiere, del tutto compatibili; non è necessaria alcuna variante al P.R.G., come conferma l’art. 16 della legge regionale Puglia n. 13/2001. Il d.m. n. 1444/1968 e il d.m. 8 aprile 2008 risultano rispettati.

Infondati sono pure i rilievi sul deficit motivazionale e istruttorio. Il progetto di fattibilità tecnico-economica, ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 5, del d.lgs. n. 50/2016, non esaurisce le prescrizioni di dettaglio: rilievi, indagini geologiche e studi conoscitivi appartengono ai successivi livelli. Il Tribunale verifica comunque la presenza del piano di manutenzione, del cronoprogramma e delle valutazioni sul documento di indirizzo della progettazione, e l’assenza di vincoli P.A.I. Quanto alla falda, il progetto prevede l’impianto di trattamento delle acque meteoriche conforme al regolamento regionale n. 26/2013, oltre a barriera verde e sistema di abbattimento degli odori.

Le censure su traffico e impatto ambientale sono giudicate generiche, a fronte di una viabilità interna adeguata e di una raccolta limitata a rifiuti non pericolosi, esclusa la frazione umida. Sulla scelta localizzativa il sindacato resta nei limiti della manifesta illogicità, non ravvisata. Ricorso e motivi aggiunti sono pertanto respinti, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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