Cessazione accoglienza straniero e inserimento SAI: cessazione materia del contendere (TAR Molise n. 198 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di annullamento del provvedimento di cessazione delle misure di accoglienza per cittadini stranieri e del silenzio-rifiuto sull’istanza di ammissione al Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) diviene improcedibile per cessazione della materia del contendere quando l’interessato sia stato, medio tempore, effettivamente inserito in un progetto territoriale SAI, su richiesta della Prefettura. La sopravvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dal ricorrente integra la fattispecie di cui all’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., rendendo superfluo l’esame delle censure dedotte avverso il provvedimento prefettizio, ove non sia contestata la natura vincolata della cessazione conseguente al riconoscimento della protezione internazionale.
Il Fatto
Un cittadino straniero, titolare di protezione speciale, impugnava dinanzi al TAR Molise il provvedimento con cui la Prefettura di Campobasso aveva disposto la cessazione delle misure di accoglienza, con obbligo di lasciare il centro ove era ospitato, nonché il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di ammissione alle misure di accoglienza per titolari di protezione del Sistema SAI. A sostegno del ricorso, il ricorrente lamentava la mancata valutazione, da parte della Prefettura, della possibilità di un suo inserimento in un progetto territoriale SAI, nonostante la segnalazione tempestivamente inviata.
L’Amministrazione resistente eccepiva l’infondatezza del gravame, evidenziando di aver richiesto l’inserimento del cittadino straniero in un progetto SAI, con conseguente riscontro positivo da parte del Servizio Centrale. In esito alla camera di consiglio, la parte ricorrente dichiarava la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la sussistenza dei presupposti per la definizione immediata del giudizio in forma semplificata, considerando che il ricorso aveva contestato esclusivamente il ritardo nell’inserimento dell’interessato nel sistema SAI, senza mettere in discussione la natura vincolata della cessazione delle misure di accoglienza a fronte del riconoscimento della protezione internazionale.
Dalla documentazione prodotta dall’Amministrazione, è emerso che la Prefettura, appresa la notizia del riconoscimento della protezione, aveva prontamente richiesto l’inserimento del cittadino straniero in un progetto territoriale SAI, e che il competente Servizio Centrale aveva comunicato l’avvenuto inserimento in data successiva.
La sopravvenuta ammissione al programma SAI ha integrato, secondo il Tribunale, la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dal ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm., come riconosciuto dalla stessa parte interessata. Il Collegio ha richiamato il precedente del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 8100/2025.
Le spese di lite sono state compensate, sussistendo giustificate ragioni per il loro integrale travolgimento.
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Nota della Redazione
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