Certificati bianchi: decadenza per carenza documentale e limiti del recupero degli incentivi (Cons. Stato n. 2511 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza dagli incentivi disposta dal GSE per carenza documentale non consente il recupero dei titoli di efficienza energetica già riconosciuti ed erogati. Il recupero presuppone la presentazione di dichiarazioni false o mendaci, non la mera incompletezza della documentazione, secondo il chiaro portato dei commi 3-bis e 3-ter dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011. Il potere di verifica del Gestore ha carattere immanente e di natura doverosa, con esito vincolato, distinto dall’autotutela e non soggetto ai presupposti dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Le contestazioni tecniche che presuppongono accertamenti di fatto non documentali richiedono una motivazione specifica e non possono fondarsi su presunzioni. Il termine di diciotto mesi introdotto dal d.l. n. 76/2020 opera solo per le violazioni accertate dopo la sua entrata in vigore.

Il Fatto

Una società operante nel settore dell’efficienza energetica aveva presentato 185 progetti ai fini dell’accesso al meccanismo dei certificati bianchi. A seguito di un’indagine della Guardia di finanza, il GSE aveva sottoposto a controllo i progetti similari a quelli risultati fittizi, sospendendo l’erogazione dei benefici e disponendo, in esito all’istruttoria, la decadenza dagli incentivi per 136 richieste, con richiesta di restituzione di quanto percepito.

Il TAR Lazio dichiarava improcedibile e infondato il ricorso introduttivo e respingeva diciassette motivi aggiunti. La società ha proposto appello, censurando la legittimità della sospensione, delle decadenze e del recupero dei titoli già erogati, nonché il rigetto delle istanze di riesame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma la legittimità della sospensione cautelare. Il potere di inibire l’erogazione trova fondamento nell’art. 21-quater della legge n. 241/1990 e si raccorda al potere di decadenza e recupero di cui all’art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28/2011. In presenza di un pericolo presunto, come quello desumibile dall’indagine penale su scala nazionale, la finalità anticipatoria giustifica la misura, non essendo necessario il previo accertamento di specifici inadempimenti.

Quanto al potere di verifica, la Corte ribadisce l’orientamento consolidato: si tratta di potere immanente, di natura accertativa e non sanzionatoria, che non consente alcun affidamento tutelabile e non richiede i presupposti dell’art. 21-nonies. Il Gestore può chiedere documentazione ulteriore rispetto a quella trasmessa con la RVC, entro i limiti di ragionevolezza delle richieste e di congruità del termine.

Le censure relative alle singole RVC sono in parte accolte. La Corte ritiene viziate per difetto di motivazione le contestazioni che presuppongono verifiche in situ mai eseguite, come quelle sull’installazione dell’isolante solo su pareti esterne. Analogamente, laddove il GSE abbia opposto motivazioni generiche o abbia integrato in giudizio una motivazione postuma, le doglianze sono fondate. Altrove le censure sono dichiarate inammissibili per genericità, per mancata indicazione specifica dei documenti.

Il punto centrale riguarda il recupero degli incentivi. La Corte distingue la presentazione di dati falsi dalla carenza documentale: solo la prima consente di travolgere le erogazioni pregresse. Le RVC vanno considerate autonomamente e il loro rigetto non comporta il travolgimento delle rendicontazioni già approvate. Poiché nel caso concreto tutti i rilievi hanno riguardato carenze documentali, il motivo è accolto e i provvedimenti di recupero sono annullati in parte qua.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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