Certificati bianchi: la difformità del dato di misura esclude il beneficio (Cons. Stato n. 6000 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della qualifica di cogenerazione ad alto rendimento e l’attribuzione dei certificati bianchi presuppongono la corrispondenza tra i dati dichiarati dall’operatore e la situazione reale dell’impianto. La preclusione all’accesso al beneficio discende dal dato oggettivo della mancata rappresentazione della realtà produttiva e prescinde dall’imputabilità della difformità, restando il corretto funzionamento dei sistemi di misurazione nella sfera di controllo e nella responsabilità dell’impresa. Non è invocabile il metodo di calcolo indiretto quando la misurazione sarebbe stata possibile con strumentazione funzionante: l’ipotesi del dato non noto è diversa da quella del dato erroneamente acquisito. Il GSE è titolare del potere-dovere di verificare i dati posti a base dell’istanza di incentivazione e di negare il beneficio in caso di esito negativo, anche con riferimento alla qualifica CAR, quale presupposto per l’accesso ai titoli di efficienza energetica.

Il Fatto

La società appellante aveva installato nel 2009, presso il proprio stabilimento, un impianto di cogenerazione, ottenendo il riconoscimento della qualifica di unità CAR e l’accesso ai certificati bianchi ai sensi del d.m. 5 settembre 2011 per le produzioni degli anni 2010-2013. Per l’anno 2014, nella domanda presentata il 31 marzo 2015, la società rappresentava il malfunzionamento della strumentazione di misura del gas, con sostituzione del misuratore, e proponeva un calcolo indiretto della produzione.

Il GSE, dopo il preavviso di rigetto e un sopralluogo, annullava i benefici già riconosciuti per gli anni 2010-2013 e la qualifica CAR per gli stessi anni, respingendo poi anche l’istanza relativa al 2014. Il TAR Lazio respingeva il ricorso; la società proponeva appello, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 11, comma 3, d.m. 5 settembre 2011 e il difetto di fondamento del potere esercitato dal Gestore.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo del d.lgs. n. 20/2007 e del d.m. 5 settembre 2011, rilevando che il riconoscimento della qualifica e l’erogazione dell’incentivo avvengono a posteriori, in ragione della misura dell’energia già prodotta come dichiarata dall’operatore. Da qui la conclusione che il beneficio presuppone la fedeltà del dato dichiarato rispetto alla realtà.

La difformità accertata nel caso concreto esclude l’attribuzione dei certificati. Irrilevante è che essa derivi da un malfunzionamento dei misuratori: la preclusione dipende dal dato oggettivo della discrepanza tra dichiarazione e situazione reale, prescindendo da una causa imputabile al dichiarante. Il corretto funzionamento della strumentazione rientra comunque nella sfera di controllo dell’impresa, dunque nella sua responsabilità.

Non soccorrono le norme invocate dall’appellante. Il comma 4 dell’art. 11 prevede la sospensione di ogni forma di incentivazione, senza recupero temporale, fino al completamento delle modifiche impiantistiche: esso non contraddice il comma 3, che dispone l’annullamento del beneficio negli anni in cui la difformità ha prodotto effetti, perché anche la sospensione si traduce nella perdita dei titoli per il periodo di malfunzionamento. Il punto 8 dell’allegato 2, che consente il ricorso al rapporto energia/calore di default, opera solo quando il dato effettivo non è noto: nella specie la misurazione sarebbe stata possibile con un sistema funzionante, sicché ricorre l’ipotesi del dato erroneamente acquisito e non quella del dato mancante.

Quanto al secondo motivo, il potere del Gestore trova fondamento nell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, che subordina l’erogazione degli incentivi alla verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili, con rigetto dell’istanza o decadenza dal beneficio in caso di esito negativo. Si tratta di una potestà vincolata preordinata all’interesse pubblico e a esercizio doveroso, che si estende al riconoscimento della qualifica CAR, presupposto per l’accesso ai certificati bianchi.

L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite del grado in ragione della novità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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