Decadenza dagli incentivi energetici e difformità dei dati dichiarati al GSE (Cons. Stato n. 6001 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La difformità tra i dati dichiarati dall’operatore e la situazione reale dell’unità di cogenerazione integra il presupposto della decadenza dai benefici, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.m. 5 settembre 2011, e non dell’annullamento d’ufficio, anche quando la discrasia derivi da malfunzionamento dei sistemi di misura, rientrando il loro corretto funzionamento nella sfera di controllo dell’impresa. Il potere di verifica del GSE è vincolato e preordinato all’interesse pubblico, con esclusione di un affidamento tutelabile del privato. L’art. 56, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020 non si applica ai provvedimenti emanati prima della sua entrata in vigore, non avendo valenza di interpretazione autentica.
Il Fatto
Una società ha installato nel 2009 un impianto di cogenerazione ad alto rendimento e ha ottenuto dal GSE il riconoscimento della qualifica CAR e l’accesso ai certificati bianchi per le produzioni degli anni 2010-2013. Nel 2015 il Gestore ha avviato una verifica e, all’esito del sopralluogo, ha rilevato il malfunzionamento del misuratore volumetrico del gas, l’errata contabilizzazione dell’energia prodotta e la sottostima del rendimento di riferimento. Con provvedimento del 9 febbraio 2016 ha annullato i benefici e la qualifica CAR, intimando poi la restituzione dei certificati per un valore di 466.339,04 euro.
La società ha impugnato gli atti dinanzi al TAR Lazio, che con sentenza n. 454/2023 ha respinto il ricorso, dichiarato irricevibili i primi motivi aggiunti e respinto i secondi. Propone quindi appello, lamentando tra l’altro l’inapplicabilità dell’art. 11, comma 3, del d.m. 5 settembre 2011 e la qualificazione dell’atto come autotutela.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il regime del d.lgs. n. 20 del 2007 e del d.m. 5 settembre 2011: il riconoscimento della qualifica CAR e l’incentivo avvengono a posteriori, in ragione della misura dichiarata dall’operatore. L’attività di verifica è disciplinata dall’art. 11, che in caso di accertate difformità impone l’annullamento del beneficio per tutti gli anni sui quali la difformità ha avuto effetti, con recupero delle somme.
Il primo motivo è infondato. La difformità tra dichiarazione e situazione reale non è contestata e ha inciso sugli anni 2010-2013. Irrileva che dipenda da malfunzionamento dei misuratori: la norma ricollega la perdita del beneficio al dato oggettivo della discrepanza, e il corretto funzionamento del sistema di misura rientra nella responsabilità dell’impresa. Non soccorrono il comma 4 né il punto 8 dell’allegato 2, che presuppone dati non noti, non erroneamente acquisiti.
Quanto ai primi motivi aggiunti, la Corte conferma l’irricevibilità: il provvedimento del 9 febbraio 2016 era già chiaro nel riferire la perdita dei benefici all’annualità 2010 e nel richiamare il d.m. del 2011, sì che la società aveva interesse e onere di impugnare entro il termine di decadenza.
Sul potere del GSE, il Collegio richiama l’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011 e l’art. 11 del d.m., qualificando l’atto come decadenza e non come autotutela. Sulla scorta di Cons. St., Ad. Plen., n. 18 del 2020 e di Cons. Stato, sez. II, n. 7461 del 2024, esclude un affidamento tutelabile ove i dati siano non veritieri. L’art. 56, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020 non è applicabile ai provvedimenti anteriori, come confermato da Cons. Stato, sez. II, n. 1837 del 2025 e n. 5111 del 2025.
Il riesame ex art. 56, comma 8 è legittimo: il termine ragionevole non opera per i benefici ottenuti con rappresentazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990, e l’interesse pubblico è adeguatamente ponderato. Quanto all’art. 10-bis, la mancata comunicazione è irrilevante se il privato non allega gli elementi che avrebbero potuto incidere sul provvedimento.
Nota della Redazione
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