Incentivi certificati bianchi illegittimo diniego basato su documenti non previsti (Cons. Stato n. 2719 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di incentivazione fondato esclusivamente sul mancato assolvimento di un obbligo documentale non previsto al momento della presentazione della richiesta è illegittimo. Il Gestore dei Servizi Energetici conserva il potere di chiedere integrazioni documentali nel corso dell’attività di verifica e controllo, ma non può imporre ex post la produzione di documenti introdotti solo successivamente con propri chiarimenti operativi. Una siffatta modalità di esercizio del potere contrasta con i principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990 e con i principi di tipicità, tassatività, prevedibilità e conoscibilità delle norme che regolano l’azione amministrativa, producendo un effetto a sorpresa nella sfera del destinatario. Il diniego così motivato è viziato da difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Fatto
Una società operante come ESCo curava per conto dei propri clienti le fasi del procedimento di attribuzione degli incentivi per progetti di efficienza energetica, compresa la rendicontazione. Il GSE aveva rigettato dodici richieste di verifica e certificazione standardizzate, presentate nell’aprile 2017, finalizzate al rilascio dei certificati bianchi di cui al d.m. 28 dicembre 2012.
Il rigetto si fondava sulla mancata trasmissione dei documenti di identità dei clienti partecipanti e su un’asserita irregolarità della dichiarazione di conformità di alcuni certificati. La società impugnava il provvedimento davanti al TAR Lazio, che respingeva il ricorso. Proponeva quindi appello al Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Sezione esamina l’eccezione di irricevibilità dell’appello per tardività, sollevata dal GSE nella memoria di discussione e corredata da documentazione depositata solo in quella sede. Il Collegio rileva che l’irricevibilità è rilevabile d’ufficio e che l’eccezione non è soggetta a preclusioni quanto all’allegazione dei fatti, ma quei fatti devono essere dimostrati nel giudizio, secondo il disposto dell’art. 115 c.p.c.
Il deposito è avvenuto oltre il termine di quaranta giorni liberi prima dell’udienza previsto dagli artt. 73, comma 1, e 38 c.p.a., termini che la giurisprudenza qualifica come perentori, perché espressione di un precetto di ordine pubblico sostanziale a presidio del contraddittorio. I documenti tardivi sono pertanto inutilizzabili, tamquam non essent (cfr. Cons. Stato, sez. VII, n. 1490 del 2025; sez. V, n. 9613 del 2024; sez. VI, n. 4542 del 2024). L’eccezione è respinta.
Nel merito, l’appellante censura l’applicazione dei principi propri del procedimento di verifica e controllo, l’introduzione dei requisiti documentali solo con i chiarimenti operativi del 17 marzo 2017 e la lesione del legittimo affidamento. Il Collegio richiama la giurisprudenza della Sezione secondo cui le linee guida indicano le informazioni da presentare, demandando al GSE la specificazione della tipologia di documento; resta salva la facoltà di chiedere documentazione ulteriore in sede di controllo, ma non è legittimo il diniego basato su obblighi documentali non previsti ratione temporis (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 1423 e n. 1425 del 2026; sez. IV, n. 6512 del 2021).
Quanto al regime applicabile, l’art. 16, comma 1, del d.m. 11 gennaio 2017 manteneva disciplinati dal d.m. 28 dicembre 2012 i progetti già approvati e, per centottanta giorni, quelli che avessero raggiunto la soglia minima di progetto. L’appellante aveva dedotto che le RVC avevano raggiunto tale soglia prima dell’entrata in vigore del decreto, circostanza non contestata dal GSE. Le pratiche restavano quindi soggette al regime previgente.
L’art. 13 delle Linee Guida EEN 9/11 non contempla, tra i documenti da trasmettere, quelli la cui mancanza è stata rilevata nel provvedimento di rigetto, e il GSE non ha chiarito le ragioni dell’insufficienza della documentazione prodotta. L’appello è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento di rigetto; il Gestore dovrà riesaminare le RVC nel rispetto dei principi illustrati. Spese del doppio grado compensate.
Nota della Redazione
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