Certificati bianchi: illegittimo il diniego fondato su oneri documentali introdotti ex post (Cons. Stato n. 7221 del 30.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di certificazione dei risparmi energetici (RVC) è illegittimo quando si fonda esclusivamente sul mancato assolvimento di un onere documentale non previsto dalla disciplina vigente al momento della presentazione della richiesta. Il potere di verifica e controllo del Gestore dei Servizi Energetici resta integro e consente di richiedere documentazione ulteriore, ma presuppone la predeterminazione, tramite la regolamentazione tecnica di competenza, del tipo di documento che il richiedente è tenuto ad acquisire e conservare. A fronte della documentazione integrativa prodotta dall’interessato, grava sul Gestore l’onere di motivare l’inadeguatezza della stessa e, se del caso, di attivare il soccorso istruttorio. È illegittimo imporre ex post al privato l’obbligo di acquisire documentazione originariamente non prevista, producendo un effetto a sorpresa contrario ai principi di tipicità, prevedibilità e conoscibilità delle norme che regolano l’azione amministrativa.
Il Fatto
Una società, in qualità di E.S.Co., presenta al GSE una Richiesta di Verifica e Certificazione dei risparmi per complessivi 219 titoli di efficienza energetica, relativi a progetti standardizzati già attuati. Il Gestore, dopo il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, respinge la richiesta contestando il mancato deposito di una serie articolata di documenti, tra cui le visure catastali storiche attestanti la titolarità degli immobili in capo ai clienti partecipanti e la dichiarazione del diritto vantato sul bene.
La società impugna gli atti davanti al TAR Lazio, che rigetta il ricorso ritenendo la documentazione richiesta indispensabile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni. Propone quindi appello, deducendo la violazione del contraddittorio procedimentale, il travisamento dei fatti e l’illegittimità della richiesta di documenti non previsti dalla disciplina applicabile ratione temporis.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da un dato pacifico: il rigetto è stato motivato dal Gestore richiamando la non conformità del progetto alle previsioni del D.M. 11 gennaio 2017. Tale richiamo è errato, perché la RVC è stata presentata il 15 settembre 2017 e predisposta ai sensi del D.M. 28 dicembre 2012, come consentito dall’art. 16, comma 1, del D.M. 2017, che ha mantenuto il precedente regime per i progetti standardizzati già giunti alla soglia minima entro il termine di centottanta giorni, quindi fino al 3 ottobre 2017.
La Sezione richiama il proprio orientamento consolidato e ribadisce che il potere del GSE di chiedere integrazioni documentali non è in discussione, così come il principio di autoresponsabilità del beneficiario. Diverso è il caso in cui il diniego si fondi sulla mancata produzione di un documento introdotto solo in epoca successiva alla richiesta, allorché il responsabile del progetto aveva già adempiuto agli obblighi documentali allora vigenti.
Nella specie, nessuno dei documenti richiesti compare tra quelli espressamente menzionati dall’art. 13.1 delle Linee Guida, né tra quelli di cui agli artt. 14.2 e 14.3. Solo con i Chiarimenti operativi pubblicati il 17 marzo 2017, inapplicabili alle RVC in esame, sono state introdotte previsioni di dettaglio. Il diniego risulta pertanto viziato da difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Collegio sottolinea inoltre la peculiarità della fattispecie, caratterizzata da più progetti standard in un’unica rendicontazione, dove la criticità di un singolo intervento può pregiudicare l’intera RVC. Il Gestore avrebbe dovuto precisare perché la documentazione prodotta non fosse sufficiente e fare uso del soccorso istruttorio, non essendosi la società sottratta alla partecipazione procedimentale. L’istruttoria si è invece arrestata al mero riscontro formale del mancato assolvimento di un obbligo introdotto ex post.
Il TAR è pertanto condivisibile nelle premesse sul potere di controllo del Gestore, ma non nelle conclusioni: tale potere presuppone la predeterminazione del tipo di documento richiesto, a tutela della prevedibilità. L’appello è accolto, con assorbimento delle restanti censure, il ricorso introduttivo è accolto e i provvedimenti del Gestore sono annullati. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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