Diniego certificati bianchi illegittimo se fondato su oneri documentali sopravvenuti (Cons. Stato n. 7222 del 30.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di certificati bianchi opposto dal GSE è illegittimo quando si fonda esclusivamente sul mancato assolvimento di un onere documentale introdotto in epoca successiva alla presentazione della richiesta di verifica e certificazione. Il potere di controllo e di richiesta di integrazioni documentali è indiscutibile, ma presuppone la predeterminazione, tramite la regolamentazione tecnica di competenza del Gestore, del tipo di documento che il richiedente è tenuto ad acquisire e conservare. In presenza di più progetti standard raccolti in un’unica RVC, ove l’interessato abbia trasmesso la documentazione disponibile e partecipato al contraddittorio, il Gestore deve motivare l’inadeguatezza di quanto prodotto e attivare il soccorso istruttorio. La soluzione che imponga ex post oneri non previsti producese un effetto a sorpresa e contrasta con i principi di tipicità, prevedibilità e collaborazione.
Il Fatto
Una società, operante come E.S.Co., presentava nel settembre 2017 al Gestore dei Servizi Energetici una richiesta di verifica e certificazione relativa a due interventi di efficienza energetica, disciplinati dalle schede tecniche 7T e 37E. Il Gestore comunicava un preavviso di rigetto contestando una serie articolata di carenze documentali; la società replicava con proprie osservazioni, ma l’istanza veniva comunque respinta.
Il ricorso proposto davanti al TAR Lazio veniva rigettato, con compensazione delle spese. Il primo giudice riteneva la documentazione integrativa richiesta non ultronea ma indispensabile, e sufficiente, in presenza di atto plurimotivato, il riscontro di legittimità di una sola ragione giustificatrice. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da un dato pacifico: il rigetto è stato adottato richiamando espressamente la non conformità del progetto al D.M. 11 gennaio 2017 e la mancata presentazione di tutta la documentazione indicata nel preavviso. La RVC, però, era stata presentata il 29 settembre 2017 e predisposta ai sensi del D.M. 28 dicembre 2012, come consentito dall’art. 16, comma 1, del D.M. 2017, che fissava in centottanta giorni il termine entro il quale rendicontare i progetti standardizzati già giunti alla soglia minima. Fino al 3 ottobre 2017, dunque, restava applicabile il regime transitorio precedente.
Richiamato l’orientamento consolidato della Sezione (Cons. Stato, sez. II, n. 1354 e n. 1425 del 2026), il Collegio distingue il mancato adempimento di un onere imposto ratione temporis, che giustifica il diniego in forza del principio di autoresponsabilità, dal caso in cui il diniego si fondi sulla mancata produzione di un documento introdotto solo dopo la domanda, quando il responsabile del progetto non era più in condizione di acquisirlo.
Nella specie, nessuno dei documenti richiesti compare tra quelli menzionati dagli artt. 13.1, 14.2 e 14.3 delle Linee Guida EEN 9/11; le previsioni di dettaglio, come l’obbligo di dichiarazione sostitutiva o di liberatoria del cliente partecipante, sono state introdotte solo con i chiarimenti operativi del 17 marzo 2017, non applicabili alle RVC in esame. Il diniego risulta pertanto viziato da difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Collegio sottolinea la peculiarità della fattispecie, caratterizzata dalla presenza nella medesima RVC di più progetti standard, per cui la criticità di un singolo progetto può pregiudicare l’intera rendicontazione. A fronte della copiosa documentazione trasmessa, il Gestore avrebbe dovuto procedere a un supplemento istruttorio o specificare le ragioni dell’inadeguatezza, non arrestarsi al mero riscontro formale. Il diniego non poteva fondarsi su accertate violazioni di previe prescrizioni, come ribadito da Cons. Stato, sez. IV, n. 6512 del 2021 e sez. II, n. 2926 del 2026.
L’appello è quindi accolto, con assorbimento delle restanti censure; in riforma della sentenza, il ricorso introduttivo è accolto e i provvedimenti del Gestore sono annullati. Le oscillazioni della giurisprudenza giustificano la compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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