Cambio PEC non comunicato alla segreteria: estinto il giudizio di ottemperanza (TAR Campania n. 5260 del 18.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il difensore che muta il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ha l’onere di comunicare la variazione alla segreteria del giudizio pendente e alle parti costituite, ai sensi dell’art. 136, comma 1, cod. proc. amm. Le comunicazioni di segreteria inviate all’indirizzo indicato nel ricorso sono pertanto validamente effettuate, anche quando risultino consegnate a un recapito non più in uso. Il termine perentorio di novanta giorni per la prosecuzione del giudizio sospeso, previsto dall’art. 80, comma 1, cod. proc. amm., decorre dalla comunicazione così eseguita; la sua inutile scadenza determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera a), cod. proc. amm. La rimessione in termini per errore scusabile ha carattere eccezionale e di stretta interpretazione e non copre l’omessa diligenza del difensore nella gestione dei propri recapiti.
Il Fatto
La società ricorrente agisce per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Napoli che aveva condannato il Comune resistente al pagamento di una somma in suo favore, oltre interessi legali, e per il risarcimento dei danni da ritardo nell’esecuzione.
Il giudizio viene sospeso più volte in ragione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale dell’ente locale. Con l’ordinanza n. 729 del 2 febbraio 2022 il Tribunale dispone la sospensione sino all’approvazione o al diniego del piano e impone al Comune di comunicare l’esito. Nel dicembre 2024 il Comune deposita la nota della Corte dei conti che definisce il procedimento; la segreteria ne dà avviso alla ricorrente all’indirizzo PEC indicato nel ricorso, ma la società propone istanza di fissazione di udienza solo il 29 settembre 2025, deducendo di aver cambiato recapito nel giugno 2023 e di non aver ricevuto le comunicazioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in fatto che tutte le comunicazioni di segreteria inviate dal 2017 all’agosto 2025 sono state effettuate all’indirizzo di posta elettronica indicato nel ricorso e sono corredate da ricevuta di avvenuta consegna. Solo dopo la memoria del 29 settembre 2025 la segreteria ha modificato il recapito nel fascicolo informatico.
La questione giuridica centrale riguarda l’individuazione del soggetto sul quale grava l’onere di aggiornare i recapiti processuali. Il Tribunale richiama l’art. 136, comma 1, cod. proc. amm., che espressamente stabilisce essere onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax o di indirizzo di posta elettronica certificata. La norma richiede una comunicazione ad hoc alle cancellerie dei singoli procedimenti pendenti.
Il Collegio distingue l’ipotesi in cui si tratti di individuare in prima battuta l’indirizzo cui notificare, evenienza in cui l’ordinamento rinvia ai pubblici elenchi, dall’ipotesi del processo già pendente. In quest’ultima l’onere di diligenza grava, per i principi di ragionevolezza, proporzionalità, leale collaborazione e vicinanza della prova, sulla parte che al cambio ha dato luogo. Non si può esigere dalla segreteria la verifica dell’attualità dell’indirizzo per ogni singolo atto.
Respinta è anche la tesi dell’abrogazione tacita dell’art. 136 cod. proc. amm.: la sua ultima formulazione risale al decreto-legge n. 168/2016, applicabile dal 1° gennaio 2017, ed è successiva all’istituzione del Registro generale degli indirizzi elettronici, di cui all’art. 7 del d.m. n. 44/2011. La posterità esclude l’effetto abrogativo.
Ne deriva la tardività dell’istanza di prosecuzione rispetto al termine perentorio di novanta giorni fissato dall’art. 80, comma 1, cod. proc. amm. e l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera a), cod. proc. amm. Quanto alla rimessione in termini per errore scusabile, il Collegio ne ribadisce il carattere eccezionale e di stretta interpretazione, richiamando Cons. Stato, sez. V, n. 3986 del 2014, Cons. Stato, sez. IV, n. 3231 del 2014, Cons. Stato, sez. V, n. 3708 del 2014 e Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, ordinanza n. 33 del 2014: il beneficio opera solo a fronte di obiettive incertezze normative o gravi impedimenti di fatto non imputabili alla parte, circostanze che nella specie non ricorrono.
Il giudizio è dichiarato estinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità e complessità della vicenda processuale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.