Nulla osta paesaggistico e piano casa: la DIA non abilita l’intervento (Cons. Stato n. 6860 del 01.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di vincoli paesaggistici e archeologici, la DIA e la SCIA non sono idonee a produrre effetti, perché l’art. 23, comma 1-bis, d.P.R. n. 380/2001 esclude espressamente tali vincoli dall’ambito della sostituzione con autocertificazioni e il comma 3 stabilisce che, ove l’atto di assenso non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti. L’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 d.lgs. n. 42/2004 costituisce atto presupposto, autonomo e necessario rispetto al titolo edilizio, e l’interessato ha l’obbligo di astenersi dai lavori fino al suo rilascio. Il silenzio serbato dall’amministrazione comunale non radica alcun affidamento tutelabile, difettando a monte il presupposto legale per la formazione del silenzio assenso. L’ordinanza di demolizione costituisce doveroso esercizio del potere sanzionatorio e non richiede motivazione ulteriore oltre il riferimento alle norme violate, né il decorso del tempo legittima la conservazione dell’abuso. È inammissibile la censura di disparità di trattamento fondata sulla pretesa applicazione in proprio favore di posizioni riconosciute ad altri in modo illegittimo.
Il Fatto
Il ricorrente e la comproprietaria impugnavano davanti al TAR Lazio l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione delle opere realizzate sul loro immobile in forza di due DIA, la prima per un cancello pedonale e l’ampliamento di un cancello carrabile, la seconda per un ampliamento ai sensi della legge regionale del Lazio n. 21/2009 sul piano casa. Secondo il Comune le opere erano state eseguite in assenza di nulla osta paesaggistico e archeologico.
Il TAR respingeva il ricorso e condannava i ricorrenti alle spese. Proponevano appello, riproponendo tutte le doglianze originarie e lamentando l’omessa valutazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Il Comune resisteva, insistendo sulla legittimità del proprio operato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’area: l’immobile è destinato dal Piano Regolatore Generale a zona “CI Completamento”, è sottoposto a vincolo paesaggistico e archeologico ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 ed è interessato dalle norme di salvaguardia del Piano Territoriale Paesistico regionale, adottato con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 556 del 2007 e n. 1025 del 2007. Da qui l’applicazione dell’art. 23, comma 1-bis, d.P.R. n. 380/2001, che esclude i vincoli ambientali, paesaggistici e culturali dalla sostituzione con autocertificazioni, e del successivo comma 3, secondo cui la denuncia è priva di effetti se l’atto di assenso non è favorevole.
Ne deriva, per il Collegio, l’impossibilità di configurare un affidamento tutelabile fondato sulla condotta silenziosa del Comune: mancava a monte il presupposto legale per la formazione del silenzio assenso. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 2584 del 2018, secondo cui la SCIA o la DIA è idonea allo scopo solo se la documentazione è completa e conforme al modello legale.
Quanto al piano casa, la l.r. Lazio n. 21/2009 esclude gli interventi su edifici in zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR e, per gli immobili in aree vincolate, subordina l’intervento alla autorizzazione di cui all’art. 146 d.lgs. n. 42/2004. Tale autorizzazione è autonoma e atto presupposto rispetto al titolo edilizio; l’ordinanza di demolizione è pertanto sufficientemente motivata con il solo riferimento alle norme violate.
Il Collegio respinge anche la censura di disparità di trattamento, sia per la genericità dell’allegazione sia perché il vizio non può essere dedotto per ottenere in proprio favore l’applicazione di posizioni riconosciute ad altri in modo illegittimo (Cons. Stato, Sez. II, n. 2456 del 2021). Né il tempo trascorso radica un affidamento, secondo Cons. Stato, Sez. VI, n. 3026 del 2022: l’ordinanza di demolizione è doveroso esercizio del potere sanzionatorio.
Infine, la proporzionalità non è invocabile: il nulla osta è preordinato a consentire all’autorità preposta alla tutela del vincolo la valutazione di compatibilità dell’intervento, e il privato non può surrogarsi a tale valutazione con considerazioni personali. L’appello è respinto, con condanna degli appellanti alle spese liquidate in euro 3.000,00.
Nota della Redazione
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