Riunione dei ricorsi per ottemperanza e inottemperanza al pagamento della carta docente (TAR Lombardia n. 610 del 27.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La comunanza di questioni e di difensori tra più ricorsi di ottemperanza non integra né una connessione soggettiva, mancando l’identità delle parti, né una connessione oggettiva, vertendo i giudizi sull’ottemperanza a sentenze diverse. La riunione ex art. 70 c.p.a. non risponde quindi ad esigenze di economia processuale, perché impone al giudice di verificare per ciascuna sentenza il contenuto, il passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione. L’art. 151 disp. att. c.p.c. si applica al solo giudice del lavoro e al giudice di pace e non è estensibile al giudice amministrativo. L’aggravio economico per l’Amministrazione non deriva dalla mancata riunione, ma dalla sua perdurante inottemperanza agli obblighi di legge.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha chiesto al giudice amministrativo l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, l. 107/2015 per tre anni scolastici e aveva condannato il Ministero a consentire la generazione dei buoni spesa.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito senza svolgere difese e ha depositato un’istanza di riunione di tutti i ricorsi in materia di carta docente proposti dai medesimi difensori, al fine di ridurre la liquidazione delle spese di lite. La richiesta si fondava sull’art. 70 c.p.a., letto alla luce della ratio dell’art. 151 disp. att. c.p.c., ed elencava decine di cause con udienze fissate fino a maggio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’istanza di riunione. La sola identità dei difensori non vale a instaurare una connessione soggettiva, poiché manca l’identità delle parti. Non sussiste neppure una connessione oggettiva per titolo o oggetto, perché ogni giudizio riguarda l’ottemperanza a una sentenza differente. Per ciascuna di esse il giudice deve accertare il contenuto, il passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione.
Anche l’economia processuale depone contro la riunione: disporla imporrebbe di rifissare udienze già calendarizzate fino al 2026, con un impegno organizzativo non compensato da risparmi di attività per giudici e segreteria. Sul piano sistematico, se la riunione non è stata disposta davanti al giudice ordinario, non ha senso imporla a valle davanti al giudice amministrativo. L’art. 151 disp. att. c.p.c., per espressa previsione, si applica solo al giudice del lavoro e al giudice di pace e non è estensibile al giudice amministrativo.
Il Collegio esclude inoltre che la riunione potrebbe giustificare una liquidazione inferiore a quella ordinariamente riconosciuta dalla Sezione, pari a euro 600,00 più accessori per ogni sentenza ottemperanda. Per ciascun ricorso è stata già svolta specifica attività difensiva, che va remunerata: richiesta dell’attestazione di passaggio in giudicato, notifica della sentenza, notifica e deposito del ricorso e dei documenti.
Il Collegio sottolinea infine che il considerevole aggravio economico per il Ministero non trova causa nella mancata riunione, ma nella perdurante inadempienza rispetto agli obblighi di pagamento della carta docente. Una migliore organizzazione amministrativa fermerebbe alla fonte il moltiplicarsi dei giudizi di ottemperanza e delle relative condanne alle spese.
Nel merito il ricorso è accolto. La sentenza ottemperanda è passata in giudicato, come attesta la cancelleria, e risulta decorso il termine dilatorio ex art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero non ha dimostrato di avere ottemperato. Il Collegio ordina l’esecuzione entro centoventi giorni e nomina commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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