Ampliamento edilizio senza titolo e ordine di demolizione: la pensilina segue l’abuso (Cons. Stato n. 2518 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il manufatto realizzato in ampliamento di un corpo di fabbrica preesistente, in assenza di titolo edilizio, integra nuova costruzione e non ampliamento pertinenziale, anche quando presenti ridotte dimensioni, altezza contenuta e destinazione non residenziale, ove comporti un sia pur modesto aumento volumetrico suscettibile di accesso e utilizzazione separata rispetto all’immobile principale. La pensilina configura intervento di edilizia libera e non va rimossa, in sede esecutiva, se adiacente e servente rispetto alla parte originaria dell’immobile. Ove però risulti appoggiata alla muratura dell’ampliamento abusivo e ad esso servente, ne segue le sorti nel ripristino dell’area, secondo modalità che non pregiudichino la preesistenza legittima. L’ordinanza di demolizione emessa ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 è legittima per la parte relativa al manufatto abusivo; la parziale illegittimità delle opere minori non travolge l’intero provvedimento.
Il Fatto
Il proprietario di un immobile impugna davanti al TAR Campania, sezione staccata di Salerno, l’ordinanza di demolizione con cui il Comune ha contestato la realizzazione di opere in difformità rispetto alla planimetria dello stato di fatto allegata a una precedente istanza di concessione. L’accertamento edilizio era stato eseguito dalla polizia giudiziaria su delega della Procura della Repubblica, nell’ambito di indagini sulla regolarità di vari immobili interessati da irregolari cancellazioni di vecchie planimetrie e presentazione di nuove.
Il TAR accoglie il ricorso per le opere minori e pertinenziali, ma lo respinge quanto al manufatto in ampliamento — suddiviso in tre piccoli ambienti e con altezza variabile — qualificato come nuova costruzione, nonché quanto al relativo piccolo portico di accesso, ritenuto accessivo all’abuso. Il proprietario propone appello, lamentando error in procedendo e difetto di motivazione; il Comune resiste ed eccepisce improcedibilità e inammissibilità del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge anzitutto le eccezioni preliminari. L’omessa impugnazione dell’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ordine demolitorio e la sopravvenuta acquisizione al patrimonio comunale non determinano né improcedibilità né difetto di legittimazione. Le peculiarità dell’opera e la sussistenza di una sentenza di parziale accoglimento implicavano un intervento collaborativo tra parte privata e Comune per l’esatto accertamento dell’entità dell’abuso e delle relative modalità demolitorie, senza danno per la preesistenza legittima.
Nel merito, il Collegio conferma la qualificazione del TAR. Dalla documentazione emerge la realizzazione, senza alcun titolo, di un nuovo manufatto in muratura che comporta, indipendentemente dalle dedotte caratteristiche di altezza e dislocazione interna, un pur piccolo aumento volumetrico. Determinante è il dato dell’accesso e dell’utilizzo separato rispetto all’immobile principale, reso possibile da un’apertura munita di un proprio piccolo porticato. Il manufatto non è dunque riducibile ad ampliamento pertinenziale.
Quanto alla pensilina, la Corte ne riconosce la natura di intervento di edilizia libera: in sede di esecuzione dell’ordine di demolizione non dovrà essere rimossa se adiacente e servente rispetto alla parte originaria dell’immobile. Il riconoscimento è però condizionato. Se la pensilina è realmente appoggiata sulla muratura dell’ampliamento abusivo e ad esso servente, non potrà non seguirne le sorti nel ripristino dell’area, con modalità idonee a non pregiudicare la preesistenza legittima dell’immobile principale.
Respinto l’appello, dalla pubblicazione della sentenza riprendono a decorrere gli effetti dell’ordinanza demolitoria per la parte non annullata dal TAR. L’ordine dovrà trovare puntuale esecuzione secondo le modalità indicate, con le conseguenze acquisitive al patrimonio comunale in caso di inottemperanza. Le spese del grado sono compensate, in ragione dell’esiguità dell’abuso e della sua non pacifica identificazione a priori come opera suscettibile di demolizione.
Nota della Redazione
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