Certificati bianchi: potere di decadenza del GSE, non autotutela (Cons. Stato n. 9956 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il GSE esercita sui titoli di efficienza energetica uno speciale e vincolato potere di verifica e controllo, che resta estraneo al paradigma dell’annullamento in autotutela di cui all’art. 21-nonies legge n. 241/1990, anche quando le richieste di verifica e certificazione riguardino progetti valutabili con metodologie standardizzate. L’approvazione del progetto e della RVC non esaurisce il procedimento, che è a formazione progressiva: il riconoscimento dei certificati bianchi dipende da autonome valutazioni sul risparmio effettivamente conseguito. Non è pertanto configurabile alcun legittimo affidamento per il solo fatto dell’autorizzazione all’emissione, restando sull’interessato l’onere di provare i requisiti dell’agevolazione. L’art. 56, comma 8, d.l. n. 76/2020 ha esteso alla decadenza i presupposti dell’autotutela, senza mutarne la natura vincolata.
Il Fatto
La società appellante aveva ottenuto dal GSE, nell’agosto 2016, l’accoglimento di quattro richieste di verifica e certificazione relative a interventi di isolamento termico di edifici, con emissione dei correlativi titoli di efficienza energetica. Con nota del 1 marzo 2018 il Gestore avviava il procedimento di annullamento d’ufficio, chiedendo autocertificazioni dei clienti partecipanti, relazione tecnica ex art. 28 legge n. 10/1991, visure catastali e documentazione sulla data di realizzazione degli interventi.
Non essendo pervenute le produzioni né osservazioni, il GSE adottava il provvedimento del 28 marzo 2018 di annullamento di tutte le RVC e chiedeva la restituzione di 147 TEE, per un importo forfettario. Seguiva il rigetto dell’istanza di riesame proposta ai sensi dell’art. 56, comma 8, d.l. n. 76/2020. Il TAR Lazio respingeva il ricorso; la società appellava deducendo, tra l’altro, l’illegittimità delle richieste documentali e la violazione dell’affidamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio condivide l’impostazione del primo giudice: non si è in presenza di autotutela, ma di un procedimento articolato in più fasi, in cui l’approvazione della RVC non consegue automaticamente all’approvazione del progetto e richiede autonome valutazioni. Il GSE conserva in ogni fase il potere di verifica e controllo sulla spettanza degli incentivi pubblici.
Richiamando il proprio consolidato orientamento e l’Ad. Plen. n. 18 del 2020, la Sezione ribadisce che la decadenza si caratterizza per espressa previsione normativa, carattere vincolato del potere e tipologia del vizio, individuato nella falsità o non veridicità degli stati dichiarati. La modifica dell’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011 a opera dell’art. 56, comma 8, d.l. n. 76/2020 non ha mutato la natura del potere, né è applicabile ratione temporis al provvedimento del 2018.
Anche a voler seguire la prospettazione dell’appellante, sussistono i presupposti dell’autotutela all’epoca vigenti. Il provvedimento si fonda su rilevanti esigenze di interesse pubblico legate all’erogazione di risorse pubbliche; nessuna violazione dell’affidamento è lamentabile da un operatore professionale tenuto a prevedere il ritiro di benefici indebitamente assegnati, il cui recupero è vincolato e doveroso.
Quanto ai termini ristretti e all’asserito aggravamento documentale, l’art. 14 delle Linee Guida EEN 9/11 impone al titolare di conservare la documentazione idonea al riscontro di quanto dichiarato, comprendendovi, per i progetti standardizzati, il nome e l’indirizzo dei clienti partecipanti. Il Gestore può inoltre chiedere documentazione ulteriore rispetto a quella trasmessa (Cons. Stato sez. IV n. 2583 del 2022). La società non ha mai prodotto le autodichiarazioni dei clienti che essa stessa aveva dichiarato di possedere: tale inadempimento sostiene da solo la legittimità dell’atto.
Il quarto motivo è infondato: l’art. 42, comma 3-ter, presuppone la mancanza di dichiarazioni false o mendaci, evenienza qui integrata dalle plurime carenze documentali. Il quinto motivo è inammissibile, perché la nota di quantificazione del valore dei TEE è stata impugnata solo con motivi aggiunti, oltre i termini. L’appello è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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