Fotovoltaico, fine lavori al Comune condizione per gli incentivi (Cons. Stato n. 9954 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di incentivi al fotovoltaico, l’art. 1-septies della legge n. 129/2010 subordina l’accesso al regime agevolato non solo all’effettiva conclusione dell’installazione entro il termine, ma anche all’adempimento dell’onere di comunicazione di fine lavori all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, al gestore di rete e al GSE entro la medesima data. L’omissione della comunicazione al Comune nel termine perentorio costituisce violazione di un obbligo di legge e determina la decadenza dagli incentivi. Tale adempimento non integra un’irragionevole formalità, ma consente all’amministrazione di verificare i presupposti del regime agevolato. La liberalizzazione edilizia dell’intervento non elimina l’onere informativo, che resta autonomo rispetto agli atti di assenso edilizi.

Il Fatto

Una concessionaria automobilistica, nel 2010, presenta al Comune una segnalazione certificata di inizio attività per il rifacimento della copertura della propria sede, con rimozione delle lastre in amianto e installazione di un impianto fotovoltaico integrato. La società chiede al GSE l’ammissione ai benefici della legge n. 129/2010, dichiarando la conclusione dei lavori e allegando l’asseverazione. Nel 2011 il GSE riconosce la tariffa incentivante richiesta.

All’esito di un procedimento di verifica, il GSE nel 2018 esclude l’impianto dai benefici, rilevando che la comunicazione di fine lavori al Comune era stata protocollata solo nel febbraio 2011, oltre il termine del 31 dicembre 2010. Ammette invece l’impianto agli incentivi del D.M. 6 agosto 2010, di importo inferiore. Il TAR Lazio respinge il ricorso della società, che propone appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Il Collegio ritiene di prescindere dalle eccezioni processuali sollevate dal GSE sulla regolarità della notificazione e del deposito, attesa l’infondatezza nel merito delle doglianze.

L’appellante sostiene che l’impianto rientrasse tra gli interventi di edilizia libera ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. a) e d), d.P.R. n. 380/2001, con la conseguenza che nessun obbligo di comunicazione di fine lavori sarebbe stato configurabile. Il Collegio esclude che l’inquadramento sia dimostrato dalle caratteristiche concrete delle opere e osserva che il quadro normativo dell’epoca non era affatto chiaro.

La ricostruzione della giurisprudenza richiamata — Cons. Stato, sez. II, nn. 4128 e 4129 del 14 maggio 2025 — evidenzia che il d.P.R. n. 380/2001 non disciplinava in modo organico gli impianti fotovoltaici e che le deroghe vanno interpretate restrittivamente, senza prevalenza a priori di una fonte sull’altra. All’epoca dei fatti la qualificazione dell’intervento dipendeva dalle sue specifiche caratteristiche tipologiche.

La società, tuttavia, ha presentato al Comune una SCIA ex art. 22 del d.P.R. n. 380/2001 proprio per i lavori comprensivi dell’installazione dei pannelli, e ha poi trasmesso una comunicazione di fine lavori riferita a quella segnalazione. Ha inoltre dichiarato al GSE di aver comunicato la fine lavori all’amministrazione competente. È quindi la stessa appellante ad aver ricondotto l’intervento a un titolo soggetto a controllo, con il correlativo onere informativo.

Quanto alla pretesa sproporzione della sanzione, il Collegio richiama la giurisprudenza della Sezione — Cons. Stato, sez. II, n. 10819 del 2023; n. 2195 del 2022; n. 228 del 2023 — e ribadisce che la comunicazione di fine lavori è condizione di accesso agli incentivi e non una formalità irragionevole. La sua omissione nel termine perentorio comporta la decadenza, restando applicabile il diverso regime, meno favorevole, riferito alle medesime finalità. Le spese del grado sono compensate in ragione della complessità del quadro normativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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