Revoca della qualifica di agente di p.s. per perdita della buona condotta (Cons. Stato n. 2510 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale forestale regionale e la connessa autorizzazione al porto d’armi costituiscono esercizio di un potere discrezionale del Rappresentante del Governo, subordinato al possesso e alla conservazione del requisito della buona condotta di cui all’art. 138 r.d. n. 773/1931. Il giudizio di inaffidabilità è autonomo rispetto alla valutazione penale e può fondarsi su fatti non puniti o estinti per prescrizione, avendo la misura finalità preventiva e non punitiva. Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato alla manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti. La revoca della qualifica discende dal venir meno dei requisiti statali e non è condizionata dal rispetto dei soli requisiti di accesso previsti dalla legge regionale.

Il Fatto

Il ricorrente, guardia forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna, aveva ottenuto il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza e la conseguente autorizzazione a portare armi. Nel corso degli anni l’amministrazione statale aveva prima sospeso e poi revocato in via definitiva, con decreto del 2 ottobre 2020 del Rappresentante del Governo, la qualifica e il porto d’armi, sul presupposto del venir meno del requisito della buona condotta, valorizzando una serie di vicende giudiziarie sfociate in condanna per diffamazione e in declaratoria di prescrizione dei reati.

Il TAR Sardegna respingeva il ricorso. L’interessato appellava, censurando il difetto di motivazione, la distanza temporale dai fatti, l’irrilevanza dei procedimenti penali non definiti con condanna e l’asserita tassatività delle cause ostative previste dalla disciplina regionale.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio dichiara inutilizzabili i documenti depositati dalla parte resistente il 6 marzo 2026, per violazione del termine perentorio di quaranta giorni liberi sancito dal combinato disposto degli artt. 73, comma 1, c.p.a. e 4, u.c., disp. att. c.p.a., richiamando sul punto un orientamento consolidato della Sezione.

Nel merito, la Corte ricostruisce la disciplina applicabile: l’art. 138 t.u.l.p.s. e l’articolo unico del d.P.R. n. 297/1972, attuativo dello statuto sardo, subordinano il riconoscimento della qualifica al possesso di requisiti soggettivi di affidabilità, la cui permanenza nel tempo è oggetto di ampia valutazione discrezionale. Il venir meno di tali requisiti comporta per legge la revoca della qualifica e del connesso porto d’armi.

La Corte ribadisce il principio della separazione tra valutazione penale e amministrativa: il procedimento amministrativo persegue finalità preventive di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, quello penale ha funzione repressivo-punitiva. Ne consegue che l’amministrazione può fondare il giudizio di inaffidabilità anche su procedimenti definiti con assoluzione o, come nella specie, con l’estinzione per prescrizione. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 440 del 1993 e la giurisprudenza amministrativa in materia di porto d’armi, il Collegio esclude la necessità di un giudizio di pericolosità sociale o di un comprovato abuso delle armi.

Quanto al dedotto decorso del tempo, la Corte sottolinea che l’amministrazione aveva acquisito informazioni aggiornate, restando confermato il giudizio di inaffidabilità in relazione agli esiti dei giudizi penali. Il sindacato giurisdizionale resta circoscritto alla manifesta illogicità, e nel caso di specie l’iter argomentativo del provvedimento risulta intelligibile e coerente con il fine di tutela della pubblica incolumità.

Infine la Corte rigetta la tesi secondo cui la perdita della qualifica potrebbe discendere solo dal venir meno dei requisiti d’ingresso previsti dalla legge regionale: l’attribuzione e la revoca dipendono esclusivamente dalle norme statali richiamate dagli artt. 9, comma 4, 10, comma 4, e 13, comma 5, della legge regionale n. 26/1985, mentre l’art. 21 della stessa legge prevede la cessazione dall’appartenenza al Corpo in caso di revoca statale. L’appello è pertanto respinto, con conferma degli atti impugnati e condanna dell’appellante alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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