Certificati bianchi e risparmi energetici solo se correlati ai clienti finali (Cons. Stato n. 6021 del 10.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel sistema dei certificati bianchi, che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia, la correttezza dell’incentivazione e della certificazione postula una necessaria ed univoca correlazione tra il progetto e i clienti finali destinatari del risparmio. Il silenzio della Scheda Tecnica 7T e della Delibera EEN 3/08 sugli effettivi destinatari non consente di inferire la irrilevanza della destinazione finale dell’energia prodotta. L’immissione in rete dell’energia da impianti fotovoltaici, senza dimostrazione della destinazione a specifiche utenze finali, non integra il presupposto per l’accesso ai TEE. È inammissibile la censura di omessa pronuncia sul motivo di primo grado che non integri gli estremi dell’errore di fatto revocatorio.

Il Fatto

La società appellante aveva presentato una richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici per cinque impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 20 kWp. Il GSE respingeva la richiesta osservando che la produzione da fonti rinnovabili rendicontata sulla scheda tecnica 7T non era destinata direttamente a utenze finali.

La società impugnava dinanzi al TAR Lazio il provvedimento di diniego, i chiarimenti operativi del marzo 2017 e il preavviso di rigetto, chiedendo in via principale l’accertamento del diritto alla certificazione e in via subordinata il risarcimento del danno. Il Tribunale respingeva il ricorso e compensava le spese. Proponeva appello la società, deducendo l’errata interpretazione della disciplina e l’omessa pronuncia su alcuni motivi.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i due motivi. In via preliminare osserva che la mancata disamina di uno o più motivi del ricorso di primo grado non comporta la rimessione della causa al TAR, salvo che ricorrano i presupposti della revocazione, non invocata dall’appellante. La questione dell’eventuale errore del giudice di prime cure resta così assorbita.

Nel merito, la Corte richiama il principio della necessaria correlazione tra risparmi energetici e clienti finali. Il sistema dei certificati bianchi, introdotto dai decreti ministeriali del 20 luglio 2004, promuove il risparmio energetico indirizzando le risorse verso interventi reali, verificabili e addizionali, con riguardo agli interessi dei consumatori finali.

Il collegio valorizza l’art. 2, lett. a), del d.m. 28 dicembre 2012, che definisce l’energia elettrica complessivamente distribuita come somma dell’energia trasportata ai clienti finali. Richiama inoltre il precedente della Sez. VI n. 2432 del 13 marzo 2024 e la Sez. II n. 2593 del 28 marzo 2025, oltre alla sentenza n. 9554 evocata dal GSE, per confermare che i soggetti destinatari devono essere effettivamente i beneficiari dei risparmi.

La Corte respinge l’argomento fondato sulla formulazione “usi finali” e sull’art. 9 del d.lgs. 79/1999, nonché il richiamo alla Scheda Tecnica 7T e alla Delibera EEN 3/08. Tali atti non contengono statuizioni esplicite sulla destinazione finale e dal loro silenzio non si ricava alcuna volontà contraria al quadro disciplinare. Il d.m. 7 dicembre 2023 è ininfluente perché posteriore al provvedimento impugnato.

L’appello è pertanto respinto, con conferma della sentenza di primo grado. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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