Divieto di detenzione armi e revoca del porto per giudizio di inaffidabilità (TAR Lombardia n. 4261 del 24.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenzione di armi ai sensi dell’art. 39 TULPS e la revoca del porto d’armi non presuppongono un oggettivo e accertato abuso delle armi, essendo sufficiente un’erosione anche minima dell’affidabilità del soggetto. Il giudizio dell’autorità di pubblica sicurezza non è di pericolosità sociale, ma prognostico sull’assenza di rischio di abusi, e può essere più stringente del primo, potendo fondarsi anche su situazioni prive di rilievo penale. Il porto d’armi non è diritto assoluto, ma permesso concessorio in deroga al divieto degli artt. 699 cod. pen. e 4, comma 1, legge n. 110/1975, riconoscibile solo a fronte di piena sicurezza sul buon uso. Il sindacato giurisdizionale resta entro i limiti dell’irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità e travisamento dei fatti.

Il Fatto

Il ricorrente era titolare di licenza per il porto di fucile uso tiro a volo con validità fino al 7 ottobre 2027. Con nota del 28 gennaio 2025 la Compagnia Carabinieri segnalava che il giorno precedente l’interessato aveva tentato il suicidio mediante ingestione incongrua di farmaci, in presenza di abuso alcolico. Nella stessa data i militari procedevano al ritiro cautelare di armi e munizioni, rilevando un sovrannumero di munizioni rispetto a quelle autorizzate, con conseguente deferimento all’autorità giudiziaria.

Su proposta della Polizia di Frontiera, il Prefetto di Varese adottava il divieto di detenzione di armi e munizioni ai sensi dell’art. 39 TULPS; quindi il Questore revocava la licenza di porto di fucile. Il ricorrente impugnava entrambi i provvedimenti davanti al TAR Lombardia, deducendo travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, motivazione stereotipata e incompetenza del Prefetto rispetto alle valutazioni medico-legali sui requisiti psicofisici.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla funzione del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, volta a prevenire la commissione di reati e ad assicurare l’ordine e la sicurezza pubblici. Per l’adozione del divieto ex art. 39 TULPS non è richiesto un abuso accertato delle armi: è sufficiente un’erosione anche minima dell’affidabilità, valutata nell’esercizio di un potere ampiamente discrezionale. Il giudizio non attiene alla pericolosità sociale, ma alla prognosi di affidabilità, che può risultare più stringente del primo perché prescinde da condanne penali o misure di pubblica sicurezza (richiamata Cons. Stato, Sez. III, n. 1972 del 2019).

La Corte ribadisce che il porto d’armi non costituisce diritto assoluto, ma eccezione al divieto generale di detenere armi, riconoscibile solo a fronte di perfetta sicurezza circa il buon uso, sì da scongiurare dubbi sotto il profilo prognostico per l’ordine pubblico (richiamate Corte cost. n. 440 del 1993 e n. 109 del 2019, oltre a Cons. Stato, Sez. III, n. 3435 del 2018). I provvedimenti in materia hanno finalità preventiva e non sanzionatoria: basta un plausibile e motivato convincimento dell’autorità di polizia, essendo sufficienti anche semplici indizi di inaffidabilità (Cons. Stato, Sez. VI, n. 379 del 2010; Sez. III, n. 3759 del 2020).

Quanto allo standard probatorio, il pericolo di abuso è valutato secondo un ragionamento induttivo e probabilistico, che non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio propria dell’accertamento penale, ma una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza, secondo il criterio del “più probabile che non” (Cons. Stato, Sez. III, n. 8041 del 2021). L’autorizzazione a detenere armi assume natura di permesso concessorio in deroga al divieto sancito dagli artt. 699 cod. pen. e 4, comma 1, legge n. 110/1975, rimovibile solo in via di eccezione e in assenza di rischi anche solo potenziali.

Applicando tali canoni, il Collegio ritiene che l’Amministrazione abbia legittimamente riscontrato ragioni idonee a fondare il giudizio di inaffidabilità. L’episodio del 27 gennaio 2025, accertato dal personale medico di PS quanto a ubriachezza e assunzione sconsiderata di farmaci in contesto di autolesionismo, è valutato come grave e significativo. Il giudizio prognostico risulta plausibile e ragionevole anche se fondato su un singolo episodio, non contestato con querela di falso. Il difetto di competenza è respinto: il giudizio di inaffidabilità spetta in via esclusiva alla Prefettura e non alle strutture mediche. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese per ragioni di equità sostanziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 699 c.p.

Tutte le 188 sentenze sull'art. 699 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *