Concorso universitario: illegittimo il criterio di continuità introdotto dalla Commissione (Cons. Stato n. 6025 del 10.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La Commissione di un concorso per ricercatore universitario non può introdurre un criterio di valutazione non previsto dal bando, dal regolamento e dalla normativa di settore. La determinazione di un parametro ulteriore, quale la continuità dell’attività svolta, non costituisce un semplice metodo descrittivo, ma un criterio sostanziale che, se applicato, integra una lesione dell’imparzialità e della par condicio tra i candidati. È illegittima, per difetto di motivazione, la valutazione espressa mediante un voto numerico che non espliciti il rapporto tra il punteggio attribuito e il giudizio riferito alla singola voce. Il giudizio comparativo ha carattere sintetico, ma deve comunque contenere un minimum argomentativo idoneo a rendere ricostruibile l’iter logico seguito dalla Commissione.

Il Fatto

Il Politecnico di Milano ha indetto una procedura per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato nel settore disciplinare ICAR/14. All’esito della valutazione, il posto è stato assegnato a un candidato con punteggio nettamente superiore a quello degli altri partecipanti. Un candidato non vincitore ha impugnato gli esiti davanti al TAR Lombardia, sede di Milano, deducendo sei motivi di censura.

Il Tribunale, con sentenza n. 2757 del 17 ottobre 2024, ha accolto il ricorso in riferimento al primo, secondo, terzo e quinto motivo. Il Politecnico ha proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza e il rigetto del ricorso originario. L’appellato ha chiesto dichiararsi inammissibile e comunque respingersi l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello nel merito, prescindendo, per il principio della ragion più liquida (Cons. St., Ad. plen., n. 5 del 2015), dai profili di inammissibilità dedotti dall’appellato. Il primo motivo dell’appellante, relativo alla notifica di una sentenza diversa da quella impugnata, è dichiarato irrilevante, non essendo contestata la tempestività dell’impugnazione.

Quanto al criterio della continuità, la Corte ritiene la censura priva di fondamento. La determinazione di un parametro di continuità per valutare i titoli non costituisce un mero metodo descrittivo, ma l’oggetto di una precisa valutazione fondata su un criterio non contemplato dal bando. Il Collegio richiama sul punto Cons. St., sez. VII, n. 2318 del 2023, ove si è già escluso che la Commissione possa determinare un metodo anziché un criterio di valutazione. Ne deriva che il parametro, se non previsto, non può essere utilizzato per integrare o motivare la valutazione. Nel caso concreto, il criterio ha inciso in modo asimmetrico: applicato a un solo titolo del ricorrente e a cinque titoli di altro candidato, con effetti anche su ulteriori partecipanti.

Anche il motivo relativo alla motivazione dei punteggi è disatteso. La Corte riconosce che il giudizio comparativo tra candidati ha carattere sintetico e non analitico, ma afferma che la valutazione deve comunque contenere un minimum argomentativo che spieghi le ragioni dei punteggi attribuiti alle singole categorie di titoli. In assenza di tale spiegazione, il voto numerico non consente di ricostruire l’iter logico seguito, con conseguente illegittimità delle valutazioni per difetto di motivazione.

Infine, la Corte rigetta il motivo concernente la ridefinizione del criterio dell’attività progettuale, declinato dalla Commissione in termini di attività di ricerca progettuale, workshop e sperimentazione. L’introduzione di un criterio diverso da quello previsto dal bando, dal regolamento e dal D.M. n. 243 del 2011 rende palese l’illegittimità della valutazione, potendo peraltro l’attività di ricerca progettuale non tradursi in attività progettuale e determinando una duplicazione di criteri già valutati.

L’appello è quindi respinto e la sentenza confermata. Le spese sono compensate per la complessità delle questioni afferenti all’esercizio della discrezionalità tecnica; il contributo unificato resta a carico dell’appellante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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