Certificati verdi teleriscaldamento: incentivo solo per utenze allacciate entro il termine (Cons. Stato n. 5255 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento dei certificati verdi per gli impianti di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento, costituisce estensione della rete ogni prolungamento della tubazione primaria idoneo a servire più utenze, con esclusione dei soli tratti che collegano una singola utenza. Le porzioni di rete realizzate oltre il termine del 31 dicembre 2009, fissato dall’art. 14, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 20/2007 come prorogato dall’art. 30, comma 12, della legge n. 99/2009, non accedono all’incentivazione. Il GSE può pertanto decurtare dal parametro Hct il calore erogato alle utenze allacciate dopo tale data. L’art. 56, comma 7, del d.l. n. 76/2020 non ha efficacia retroattiva né natura di norma di interpretazione autentica.

Il Fatto

Una società titolare di un impianto di cogenerazione abbinato alla rete di teleriscaldamento, già ammesso alla qualifica ai sensi del DM 24 ottobre 2005, impugnava davanti al TAR Lazio gli atti con cui il GSE, all’esito dell’attività di controllo, aveva ritenuto emessi in eccesso numerosi certificati verdi per il periodo 2008-2014 e aveva chiesto la restituzione di quelli non spettanti.

Il ricalcolo muoveva dalla considerazione che le sole utenze ammissibili fossero quelle non connesse ad estensioni della rete realizzate dopo il 31 dicembre 2009. Il TAR rigettava il ricorso e i motivi aggiunti, compensando le spese. La società proponeva appello, contestando l’interpretazione della normativa di settore, la metodologia di calcolo e l’applicazione della disciplina dell’autotutela.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette che non è contestato il fatto che la rete oggetto di decurtazione abbia avuto estensioni attivate dopo il termine di legge. Su tale base verifica se l’art. 14, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 20/2007 rechi una limitazione all’incentivazione degli sviluppi successivi della rete, oppure una mera disposizione transitoria a favore degli impianti in corso di realizzazione.

La risposta è nel senso della seconda lettura solo apparentemente: la norma, secondo il Consiglio di Stato, conferma la scelta legislativa di subordinare l’accesso ai benefici a un dato oggettivo e inequivocabile, quale l’entrata in esercizio. Ne deriva la non incentivabilità delle sezioni o porzioni di impianto collocate fuori dalla finestra temporale. La tubazione primaria è definita dall’art. 2 del DM 24 ottobre 2005 come rete di trasporto del calore, con esclusione delle derivazioni di utenza; è estensione ogni prolungamento idoneo a servire più utenze, mentre il tratto che collega un solo utente resta derivazione.

Il Collegio richiama la propria giurisprudenza — Sez. II n. 7166 del 2025, Sez. IV n. 5802 del 2023 e Sez. IV n. 2632 del 2016 — per affermare che solo i rami diretti a una singola utenza costituiscono fisiologica connessione alla rete esistente. L’aumento di portata determinato dall’allaccio di più utenze integra invece un intervento di potenziamento non incentivabile se successivo al termine.

Quanto al metodo di ricalcolo, la Corte ritiene conforme alla formula dell’Allegato A al DM 24 ottobre 2005 e al paragrafo 6.3 delle Procedure del DM 21 dicembre 2007 la decurtazione del solo parametro Hct. I parametri Hps e Hpt restano riferiti all’impianto nella sua interezza, perché l’energia termica è fornita indistintamente a tutte le utenze senza distribuzione preferenziale. La distinzione puntuale è invece possibile per Hct, sulla base delle fatturazioni e misurazioni.

Il legittimo affidamento non è tutelabile: la normativa di settore osta alla formazione di aspettative al mantenimento degli incentivi per estensioni realizzate oltre il termine. Infine, il terzo motivo è respinto: l’art. 56, comma 7, del d.l. n. 76/2020 non è retroattivo e non costituisce norma di interpretazione autentica (Corte cost. n. 237 del 2020; Cons. Stato n. 10819 del 2023), né risulta presentata l’istanza di riesame. L’appello è rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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