Proprietario non responsabile e misure di messa in sicurezza d’emergenza (Cons. Stato n. 5254 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il proprietario non responsabile della contaminazione non può essere destinatario di obblighi di bonifica né di misure aventi natura ripristinatoria o riparatoria, potendo essere chiamato solo agli adempimenti espressamente previsti dagli artt. 245, 250 e 253 del d.lgs. n. 152 del 2006. Le misure di messa in sicurezza d’emergenza non costituiscono una mera sottocategoria delle misure di prevenzione: intervengono a danno già in atto e possono assumere funzione sostanzialmente bonificatrice. In materia ambientale non è ammessa una responsabilità di posizione del proprietario incolpevole, svincolata dall’accertamento di un contributo causale alla contaminazione. La sola qualità dominicale del sito non giustifica l’imposizione di interventi strutturali e onerosi.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un’area produttiva compresa nel sito di interesse nazionale “Basso Bacino del Fiume Chienti”, aveva concesso in locazione lo stabilimento a una società poi fallita, che vi aveva svolto attività ritenuta dall’Amministrazione fonte di contaminazione. Dopo una serie di prescrizioni inizialmente rivolte alla sola conduttrice, la conferenza di servizi del 30 settembre 2010 aveva imposto obblighi anche alla proprietaria, in particolare l’attivazione di interventi di messa in sicurezza d’emergenza della falda e la presentazione del progetto di bonifica.
Il TAR Marche, con la sentenza n. 638 dell’11 luglio 2024, aveva accolto solo in parte il ricorso: aveva annullato l’ordine di presentare il progetto di bonifica, ma aveva ritenuto legittime le prescrizioni relative alle misure di messa in sicurezza, sul presupposto della loro natura preventiva e cautelare. La proprietaria ha proposto appello avverso tale capo della decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da un dato pacifico: la società appellante non ha mai svolto attività produttiva sull’area e l’Amministrazione non ha accertato alcun nesso causale tra la sua condotta e la contaminazione. La società va dunque qualificata come proprietaria non responsabile.
Richiamando il principio dell’Adunanza Plenaria n. 21 del 2013, della Corte di giustizia UE, 4 marzo 2015, causa C-534/13 e delle Sezioni Unite n. 3077 del 2023, il Consiglio di Stato ribadisce che il proprietario incolpevole non può essere destinatario di obblighi di bonifica o di misure ripristinatorie, ma solo degli adempimenti previsti dagli artt. 245, 250 e 253 del d.lgs. n. 152/2006.
Il passaggio centrale riguarda la distinzione tra misure di prevenzione e messa in sicurezza d’emergenza. Le prime, ai sensi dell’art. 240, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 152/2006, contrastano una minaccia imminente di danno non ancora verificatosi; le seconde, di cui alla lett. m), presuppongono un evento già verificatosi e mirano al contenimento della diffusione delle sorgenti primarie. Esse non sono una mera sottocategoria delle misure di prevenzione e possono assumere funzione sostanzialmente riparatoria.
Nel caso concreto, la contaminazione era nota sin dagli anni Novanta e aveva carattere diffuso; la conferenza di servizi aveva chiesto di integrare un progetto sostanzialmente riconducibile alla bonifica della falda. Le prescrizioni non erano dunque limitate a interventi immediati e circoscritti. Il Collegio esclude inoltre che alla comunicazione della società del 18 marzo 2010 possa attribuirsi valore confessorio o obbligatorio, e rileva il difetto dei presupposti oggettivi, non essendo adeguatamente accertato il superamento delle CSC/CSR né individuata una sorgente interna all’area.
Quanto alle acque di falda emunte, la prescrizione di trattarle come rifiuti liquidi non è coerente con l’art. 243 del d.lgs. n. 152/2006, nel testo applicabile ratione temporis, ed è comunque viziata in via derivata. È parimenti illegittimo il verbale della conferenza del 12 ottobre 2011, per vizio derivato e per difetto di motivazione. L’appello è quindi accolto, con annullamento delle prescrizioni relative alle misure di emergenza, salvi i poteri dell’Amministrazione verso il responsabile e l’esecuzione d’ufficio ex art. 250.
Nota della Redazione
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