Certificato di agibilità impugnabile solo per vizi propri e con interesse attuale (Cons. Stato n. 9260 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il certificato di agibilità e il permesso di costruire sono atti collegati a presupposti diversi e non sovrapponibili: il primo accerta sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico, il secondo il rispetto delle norme edilizie e urbanistiche. Il certificato è dunque impugnabile in via autonoma, ma solo per vizi propri e a condizione che il ricorrente alleghi e provi un interesse al ricorso concreto e attuale, consistente in un pregiudizio diretto derivante dall’atto. La sola vicinitas tra i fondi integra la legittimazione ma non dimostra l’interesse. È pertanto inammissibile il ricorso che, deducendo violazioni di natura esclusivamente edilizia, ometta di impugnare il titolo edilizio presupposto.
Il Fatto
Una società titolare di un allevamento avicolo intensivo impugnava il certificato di agibilità formatosi per silenzio assenso in favore di un nuovo edificio residenziale bifamiliare, realizzato al posto di una precedente stalla, deducendo il mancato rispetto delle distanze previste dalla normativa di settore.
Il TAR Veneto, con sentenza n. 1408/2023, dichiarava il ricorso inammissibile per mancata impugnazione dei titoli edilizi e degli atti pianificatori presupposti. La società proponeva appello, sostenendo l’autonomia del certificato di agibilità e censurando la formazione del silenzio assenso prima dell’ultimazione delle opere e in assenza del parere dell’ASL.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 24, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, nel testo ratione temporis applicabile, e la giurisprudenza della Sezione secondo cui il certificato di agibilità ha funzione di accertare che l’immobile sia stato realizzato secondo le norme tecniche in materia di sicurezza, salubrità, igiene e risparmio energetico. La verifica di conformità edilizia è svolta nei limiti necessari a inferire l’assentibilità dell’agibilità, restando distinto il profilo della piena conformità edilizia.
Da tale autonomia non deriva però la conseguenza che l’appellante vorrebbe trarne. La società ha impugnato il certificato contestando violazioni di natura esclusivamente edilizia, come quelle sulle distanze, che avrebbe dovuto far valere impugnando il permesso di costruire n. 70 del 2004, rimasto incontestato. L’impugnazione del solo certificato è quindi inammissibile.
Il Collegio aggiunge una ragione autonoma: difetta l’interesse al ricorso. Richiamando Cons. Stato, Ad. plen., n. 22 del 2021, si afferma che l’interesse postula una lesione attuale della posizione sostanziale, non essendo sufficiente la vicinitas, che vale come elemento di individuazione della legittimazione. Le difficoltà di vicinato e il prospettato impedimento all’ampliamento dell’allevamento non configurano il pregiudizio specifico richiesto.
Quanto al secondo motivo, la censura sulla mancata ultimazione delle opere appare slegata da qualsiasi pregiudizio; si tratta peraltro di interventi di modesta entità, una sauna e il ridimensionamento di un bagno. La tesi dell’abusività si pone in contraddizione logica con l’impianto difensivo, che aveva sostenuto l’irrilevanza delle violazioni edilizie ai fini dell’agibilità.
Il terzo motivo è infondato: l’art. 25, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 ammette che il parere ASL sia sostituito da un’autodichiarazione del tecnico, con termine di sessanta giorni per il silenzio assenso; evenienza verificatasi nel caso di specie. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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