Riscatto laurea funzionari Polizia senza estensione computo gratuito (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 33 del 30.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il computo gratuito, ai fini pensionistici, degli anni di durata legale del corso di laurea spetta agli ufficiali dei Corpi militari in forza dell’art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973 e non è estensibile ai funzionari della Polizia di Stato. La smilitarizzazione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, disposta dalla legge n. 121/1981, ha collocato il personale di pubblica sicurezza nell’ambito dell’impiego civile, con applicazione delle norme degli impiegati civili dello Stato. Ne segue che il riscatto degli anni di laurea resta soggetto al regime oneroso dell’art. 13 del d.P.R. n. 1092/1973. L’art. 32 costituisce norma eccezionale e derogatoria e, ai sensi dell’art. 14 delle Disposizioni preliminari al Codice civile, non si applica per analogia. La diversità strutturale tra impiego civile e militare giustifica il differente trattamento e non lede il principio di uguaglianza.

Il Fatto

I ricorrenti, funzionari della Polizia di Stato in possesso di laurea magistrale o specialistica e vincitori dei concorsi per l’accesso alle rispettive carriere, hanno chiesto il riconoscimento del diritto al computo gratuito, ai fini pensionistici, degli anni di durata legale del corso di laurea, invocando il regime previsto per gli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri. Hanno presentato istanza collettiva all’INPS, respinta dall’ente previdenziale.

Il rigetto si fondava su due ragioni: l’improcedibilità dell’istanza, presentata mediante posta elettronica certificata anziché attraverso i servizi telematici del portale, e il difetto di titolo nel merito, non essendo la disciplina militare estensibile al personale della Polizia di Stato. I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti e chiesto in subordine di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 32 del d.P.R. n. 1092/1973 per contrasto con gli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile ha ritenuto di poter decidere la controversia applicando il criterio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. e compatibile con l’art. 4 c.g.c., che impone al giudice e alle parti di cooperare per la ragionevole durata del processo. Il tema dell’onerosità del riscatto, che costituisce il merito della causa, assume priorità rispetto alle doglianze sulle modalità di presentazione dell’istanza e sulle asserite limitazioni della tutela amministrativa.

Il collegio ha quindi esaminato il merito, richiamando la sentenza n. 270 del 30 dicembre 2022 della Corte costituzionale, resa su questione sollevata dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia su profili identici a quelli dedotti nel giudizio. La Consulta, confermando l’orientamento delle ordinanze nn. 847/1988 e 168/1995, ha dichiarato infondata la questione con riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97, comma secondo, Cost. Il giudice ha ritenuto sussistente una sostanziale sovrapponibilità tra le due fattispecie e ha escluso i presupposti per una nuova questione di legittimità.

Sul piano sistematico, la Corte ha osservato che l’art. 23, quinto comma, della legge n. 121/1981 stabilisce che al personale dei ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato. Da ciò deriva l’applicazione del regime oneroso dell’art. 13 del d.P.R. n. 1092/1973 e l’esclusione del beneficio riconosciuto dall’art. 32.

Il collegio ha qualificato quest’ultima disposizione come norma eccezionale, rivolta in via derogatoria ai soli ufficiali dei Corpi militari. Il legislatore, se avesse voluto estenderla alla Polizia di Stato, lo avrebbe previsto espressamente. Essendo strutturalmente diversi l’impiego civile e quello militare, essi possono essere assoggettati a discipline differenti senza violazione del principio di uguaglianza. L’art. 14 delle Disposizioni preliminari al Codice civile impedisce l’applicazione analogica.

Il ricorso è stato pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese di lite, giustificata dalla particolarità e complessità della fattispecie e dalla pronuncia della Corte costituzionale intervenuta in pendenza del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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