Ordine di demolizione al nudo proprietario e verande non precarie (TAR Sicilia n. 2689 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive ha carattere reale e va diretto al proprietario dell’immobile, anche se nudo proprietario e non responsabile materiale dell’abuso, perché questi conserva il potere di rimuovere l’illecito e di recuperare il pieno godimento del bene. Il presupposto dell’ingiunzione non è l’accertamento di una responsabilità nella commissione dell’illecito, ma l’esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con la normativa urbanistico-edilizia e l’individuazione del soggetto titolare del potere di eseguire l’ordine ripristinatorio. La chiusura di terrazze con strutture precarie ai sensi dell’art. 20 della l.r. sic. n. 4/2003 non consente l’ampliamento degli spazi abitabili: se le opere sono accorpate all’unità abitativa e difettano del carattere della facile rimovibilità, l’intervento necessita di permesso di costruire. L’ordine di demolizione è atto dovuto e vincolato e non richiede motivazione ulteriore sull’interesse pubblico al ripristino, essendo sufficiente la descrizione delle opere e la constatazione della loro abusività.

Il Fatto

La società ricorrente, nuda proprietaria di un’unità abitativa, presentava nel 2014 una D.I.A. per il recupero a fini abitativi di un locale tecnico accessorio e, nel 2015, comunicava ai sensi della l.r. n. 4/2003 la realizzazione di quattro verande in acciaio lungo il perimetro del locale, per una superficie di 50 mq.

A seguito di sopralluogo della Polizia municipale del 2017, il Comune accertava l’assenza delle vetrate perimetrali previste, l’accorpamento delle verande all’unità abitativa, una superficie di circa 70 mq e l’impiego di materiali non contemplati dalla relazione tecnica. Notificava quindi l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, impugnata dalla società davanti al TAR Sicilia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge tutti i motivi. Sul primo, il TAR richiama l’orientamento secondo cui la legittimazione passiva del destinatario dell’ordine di demolizione si fonda sul potere concreto di rimuovere l’abuso, che spetta al proprietario anche quando non sia responsabile in via diretta. I provvedimenti a contenuto ripristinatorio hanno carattere reale e prescindono dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante.

Il Tribunale richiama Cons. Stato n. 2769 del 2023 e la pronuncia della Cassazione, Sez. II n. 355 del 2011, per escludere che il nudo proprietario perda la disponibilità del bene concesso in uso o abitazione: egli può opporsi alla realizzazione delle opere e agire, anche in giudizio, per il ripristino. L’ordine diretto al solo nudo proprietario è quindi legittimo ed efficace.

Sul secondo motivo, il TAR rileva che l’art. 20 della l.r. n. 4/2003 consente la chiusura di terrazze con strutture precarie, suscettibili di facile rimozione, ma non a fini abitativi in senso stretto: il limite della precarietà mal si concilia con l’ampliamento degli spazi abitabili. Nel caso concreto, la documentazione fotografica del verbale dimostra che le verande sono state del tutto accorpate all’unità abitativa, con aumento di volumetria non assentito, in difformità dal progetto comunicato.

Quanto al terzo e quarto motivo, il Collegio ribadisce che l’ordine di demolizione è atto dovuto e vincolato, che non necessita di motivazione sull’interesse pubblico, neppure quando intervenga a distanza di tempo. L’istruttoria comunale e il corredo motivazionale risultano esenti dai vizi denunciati. Il ricorso è infondato e respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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