Il certificato di importazione richiede prova della legittima provenienza del bene culturale (TAR Lombardia n. 242 del 30.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il certificato di avvenuta importazione di un bene culturale, ai sensi dell’art. 72 del d.lgs. n. 42/2004, presuppone la prova, a carico dell’istante, della legittima provenienza del bene e della sua regolare permanenza all’estero, comprensiva della legittimità dell’originaria uscita dal territorio nazionale. A tal fine non è ammessa la produzione di dichiarazioni sostitutive. L’Ufficio esportazione è titolare di un potere-dovere di controllo finalizzato a impedire l’elusione dell’ordinario regime di tutela mediante importazioni fittizie. La sola documentazione doganale non esaurisce l’onere probatorio, potendo altrimenti vanificarsi la funzione di verifica demandata all’Amministrazione.

Il Fatto

La ricorrente aveva importato dalla Svizzera un’opera del padre, artista italiano, per fini di restauro, ottenendo dalla Soprintendenza il certificato di avvenuta importazione del 22 marzo 2016. In vista della riesportazione verso New York per una mostra, l’Ufficio esportazione negava lo scarico amministrativo, condizionandolo alla produzione di documentazione sull’originaria esportazione dell’opera in Svizzera.

Rigettata la dichiarazione sostitutiva con cui la ricorrente riferiva il deposito dell’opera in Svizzera negli anni Settanta, la Soprintendenza annullava in autotutela il certificato e comunicava il preavviso di diniego dell’attestato di libera circolazione; seguiva il diniego e l’avvio del procedimento di dichiarazione d’interesse culturale. I ricorsi gerarchici venivano respinti dalla Direzione Generale. Il TAR Lazio, adito, declinava la competenza; il giudizio era riassunto davanti al TAR Lombardia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità della memoria dell’Amministrazione, depositata nei termini dell’art. 73, comma 1, c.p.a., e ritiene infondata la tesi secondo cui il ricorso gerarchico avverso l’annullamento in autotutela richiederebbe una base normativa speciale nel Codice. Il ricorso gerarchico è istituto di carattere generale, disciplinato dal d.P.R. n. 1199/1971; la decisione che lo rigetta ha funzione confermativa e l’oggetto del giudizio resta il provvedimento di primo grado.

Nel merito, la questione dirimente è la portata dell’art. 72 del Codice. Il certificato sottrae il bene, per un periodo determinato, all’applicazione della normativa di tutela, ma il comma 2 e il comma 4 consentono all’Amministrazione di impedire l’elusione del regime ordinario. In tal senso rileva il richiamo all’art. 130 del Codice e all’art. 170, comma 3, del R.D. n. 363/1913, applicabile ratione temporis, nonché il parere ministeriale del 9 marzo 2009 e, in chiave ermeneutica, il DM n. 246/2018.

La dichiarazione dei dati identificativi non è un mero adempimento burocratico: serve a evitare che opere mai uscite dall’Italia siano esportate come importate, secondo quanto affermato da TAR Lazio, sez. II quater, n. 895 del 2019. Spetta all’istante provare la legittima permanenza all’estero e la regolare uscita originaria. Nel caso concreto la ricorrente non ha prodotto alcun titolo che legittimasse l’esportazione, né il nulla osta e i documenti richiesti dagli artt. 130 e 155 del R.D. n. 363/1913. L’esposizione al MADRE di Napoli nel 2011 non prova la legittimità della fuoriuscita, e la documentazione doganale non esaurisce il controllo.

Il diniego dell’attestato consegue all’annullamento in autotutela. Quanto alla censura sul preavviso, il Collegio esclude l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento ex art. 21-octies l. n. 241/1990, trattandosi di atto che non avrebbe potuto avere contenuto diverso; nessun affidamento tutelabile è configurabile per un’opera esportata senza attestato. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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