Certificato di avvenuta importazione condizionato alla prova della legittima provenienza dell’opera (TAR Lombardia n. 243 del 30.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio del certificato di avvenuta importazione di un bene culturale, previsto dall’art. 72 del d.lgs. n. 42/2004, presuppone che l’istante provi la legittima provenienza della cosa dal Paese terzo e, ove l’opera sia stata realizzata in Italia, la regolare sua originaria esportazione. Il controllo dell’Ufficio esportazione non si esaurisce nel riscontro della documentazione doganale, ma si estende alla verifica della legittima circolazione del bene. Il certificato di temporanea importazione sottrae l’opera al regime di tutela e costituisce deroga al principio di territorialità: grava su chi invoca il beneficio l’onere di dimostrare la conditio sine qua non del rilascio. La richiesta presentata a distanza di tempo dall’ingresso non è assistita da alcun automatismo favorevole, perché nel frattempo l’opera resta assoggettata alla legge nazionale.

Il Fatto

La ricorrente aveva importato dalla Svizzera un’opera scultorea realizzata in Italia nel 1948 dal padre, per fini di restauro. Dopo l’ingresso, avvenuto il 21 dicembre 2015, presentava il 31 marzo 2016 istanza di rilascio del certificato di temporanea importazione. L’Ufficio esportazione della Soprintendenza opponeva la necessità di documentazione sull’originaria esportazione dell’opera in Svizzera e notificava un preavviso di rigetto. Seguiva il diniego definitivo, poi integrato con la contestazione del mancato rispetto dei termini dell’art. 170 del R.D. n. 363/1913. La ricorrente proponeva ricorso gerarchico, respinto dalla Direzione generale competente.

Il giudizio, instaurato davanti al TAR Lazio, veniva dichiarato inammissibile per difetto di competenza territoriale con ordinanza del 7 gennaio 2023 e riassunto davanti al TAR Lombardia ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a. La ricorrente deduceva violazione dell’art. 72 del Codice e degli artt. 169, 170 e 173 del R.D. n. 363/1913, sostenendo che il certificato andasse rilasciato sul mero riscontro della documentazione doganale e che il termine per la richiesta non fosse perentorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge in via preliminare le eccezioni di inammissibilità della memoria e del deposito documentale dell’amministrazione, ritenuti tempestivi rispetto all’udienza di merito. Quanto alla decisione sul ricorso gerarchico, il Tribunale ritiene infondata la tesi dell’Amministrazione secondo cui sarebbe necessaria una disposizione puntuale nel Codice per ammettere il rimedio: per l’ammissibilità del ricorso gerarchico non serve una base normativa speciale. La decisione che reietta il ricorso gerarchico accede al provvedimento di primo grado rendendolo definitivo, senza nuova capacità lesiva, secondo l’orientamento richiamato (TAR Piemonte n. 452 del 2021; Cons. Stato n. 1868 del 2015; Cons. Stato n. 347 del 2013).

Nel merito, la questione centrale è la portata dell’art. 72 del Codice. Il certificato di avvenuta importazione sottrae temporaneamente il bene alla normativa nazionale di tutela, ma il legislatore vuole scongiurare un uso abusivo dell’istituto. Il comma 2 impone il controllo della provenienza e il comma 4 assegna all’Amministrazione il potere regolamentare di dettaglio per impedire l’elusione dell’ordinario regime di tutela. In base all’art. 130 del Codice resta applicabile, ratione temporis, l’art. 170, comma 3, del R.D. n. 363/1913.

La dichiarazione dei dati identificativi della res non è un mero adempimento burocratico, ma lo strumento per evitare le importazioni fittizie e il traffico clandestino di opere d’arte (TAR Lazio n. 895 del 2019). Il parere ministeriale del 9 marzo 2009 conferma che la legittima provenienza è conditio sine qua non del rilascio e deve essere provata dall’istante. Il DM n. 246/2018, pur non applicabile al caso, conferma in via ermeneutica la natura penetrante del controllo.

Nel caso concreto l’Amministrazione ha legittimamente concluso con il diniego. Spettava all’istante provare la legittima permanenza dell’opera all’estero e la regolarità dell’originaria esportazione. L’opera risulta realizzata a Milano nel 1948 e il catalogo ragionato la indica come proveniente da una collezione milanese; manca il titolo che legittimasse l’uscita dall’Italia o ne ricostruisse la cronologia. La sola documentazione doganale non esaurisce l’onere probatorio. Anche il profilo temporale è valutato in senso sfavorevole alla ricorrente, alla luce del principio che non ammette soluzioni di continuità nei regimi di tutela. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della novità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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