Classificazione PGTU e discrezionalità tecnica sulla viabilità principale (Cons. Stato n. 2987 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La classificazione funzionale delle strade urbane contenuta nel PGTU costituisce esercizio di discrezionalità tecnica dell’amministrazione, sindacabile dal giudice amministrativo solo per vizi di illogicità, irragionevolezza o travisamento, non per il merito delle scelte. La riconduzione delle strade interzonali alla viabilità principale non è di per sé illegittima per il solo fatto che il d.m. 5 novembre 2001 adotti una diversa denominazione delle reti, attenendo la diversità a profili terminologici e a distinte funzioni degli atti. L’assimilazione di categorie stradali diverse nella nozione di viabilità principale risponde alla funzione di escludere le sole strade a carattere locale e non integra vizio istruttorio, ove non si dimostri un concreto contrasto con le definizioni delle Direttive ministeriali del 12 aprile 1995. L’annullamento del diniego di occupazione di suolo pubblico fondato su tale classificazione è quindi illegittimo quando riposi esclusivamente sulla pretesa carenza istruttoria del piano.
Il Fatto
Il titolare e l’affittuario di un’azienda di somministrazione di alimenti e bevande, operanti in un locale di una via centrale, impugnavano il provvedimento con cui Roma Capitale aveva denegato le rispettive istanze di rilascio di nuova occupazione di suolo pubblico per emergenza Covid-19 e di mantenimento della stessa ai sensi della normativa emergenziale. Il diniego si fondava sul fatto che la via interessata rientrava nella viabilità principale individuata dal PGTU, rispetto alla quale l’art. 12 del regolamento DAC 21/2021 vieta l’occupazione della sede stradale, salvo specifiche eccezioni.
I ricorrenti gravavano anche la circolare dipartimentale del 2021 e, con motivi aggiunti, la deliberazione di approvazione del piano generale del traffico urbano, nella parte in cui qualifica la via come viabilità principale pur classificandola come strada interzonale. Il TAR Lazio, Sezione Seconda, n. 4072/2025 accoglieva il ricorso e annullava gli atti, ravvisando un vizio istruttorio del piano. Roma Capitale proponeva appello, non impugnando il capo relativo alle eccezioni al divieto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta approvazione del nuovo regolamento sulle occupazioni. L’appello dell’amministrazione soccombente conserva interesse in assenza di acquiescenza alla sentenza, non desumibile dalla mera evoluzione della vicenda amministrativa. Il giudizio di legittimità va condotto secondo il principio del tempus regit actum, con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell’adozione del provvedimento impugnato.
Nel merito, il Consiglio di Stato supera il primo passaggio argomentativo del TAR. Il riferimento del PGTU alla “semplicità di individuazione rispetto a quanto diversamente indicato nel d.m. 5 novembre 2001” attiene a una semplificazione di ordine terminologico, non a una scelta istruttoria sommaria. Le due fonti rispondono a distinte funzioni: il piano, in attuazione dell’art. 36 Cod. strada, reca la classifica funzionale delle strade urbane; il decreto ministeriale, in attuazione dell’art. 13, comma 1, Cod. strada, detta norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade.
Quanto all’assimilazione delle strade interzonali alla viabilità principale, la Corte rileva che la definizione del piano — “l’insieme di tutte le strade non a carattere locale” — trova corrispondenza nelle Direttive ministeriali del 12 aprile 1995, che caratterizzano la viabilità principale per la preminente funzione di soddisfare la mobilità motorizzata, escludendo la sosta dalle carreggiate. I sottotipi intermedi, tra cui le strade interzonali assimilate al tipo E, mantengono le funzioni dei tipi originari a un livello di servizio più modesto. Non emerge quindi alcun profilo di illogicità o irragionevolezza, né un contrasto con le direttive.
La Corte esclude altresì che la sola presenza, nelle direttive ministeriali, di strade locali intermedie precluda al piano di individuare una categoria autonoma, purché munita dei requisiti sostanziali enunciati. La qualificazione di strada interzonale risponde a una pluralità di funzioni del PGTU e si differenzia nettamente dalle strade locali. In assenza di elementi concreti di incompatibilità, la classificazione della via rientra nei margini di apprezzamento tecnico-discrezionale dell’amministrazione, con conseguente fondatezza delle doglianze.
L’appello è pertanto accolto e, in riforma della sentenza, sono respinti il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. La complessità e parzialità di novità delle questioni giustifica l’integrale compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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