Ottemperanza al giudicato del Giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2044 del 27.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli eseguibili con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che consente di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. Il ricorso è ricevibile quando è depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dall’ultima notifica, secondo il combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm., ed è ammissibile quando risulti il passaggio in giudicato della pronuncia e sia decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di conformarsi integralmente al giudicato e assegna un termine per l’adempimento. Il commissario ad acta nominato ratione muneris nel dirigente della stessa amministrazione resistente non ha diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, con sentenza n. 5107/2023 ha riconosciuto al ricorrente il diritto alla retribuzione professionale docenti di cui all’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, la somma di € 4.028,88 oltre accessori. La sentenza non è stata impugnata ed è stata notificata al Ministero il 10 febbraio 2024 nelle forme dell’art. 475 cod. proc. civ.

Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina sin d’ora di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza articolare difese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto verificato la ricevibilità del ricorso, depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dall’ultima notifica ai sensi degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm., e la sua ammissibilità quanto ai presupposti dell’azione.

Quanto al passaggio in giudicato, il Tribunale ha valorizzato la dichiarazione rilasciata dal competente ufficio del Tribunale di Catania il 28 novembre 2024. Ha poi accertato l’avvenuta notifica della sentenza al Ministero il 10 febbraio 2024 e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997.

Nessun dubbio è stato ravvisato sull’appartenenza della pronuncia da ottemperare — sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato — al novero dei titoli azionabili con l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., strumento approntato dal Legislatore proprio per ottenere la conformazione dell’amministrazione al giudicato.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, poiché l’amministrazione non ha fornito, neppure all’esito degli incombenti istruttori, elementi dimostrativi dell’adempimento o di fattori impeditivi o estintivi della pretesa. È stato quindi dichiarato l’obbligo di conformarsi integralmente al giudicato, con pagamento nel termine di sessanta giorni. Il Collegio ha escluso le spese di precetto, imputabili alla libera scelta del creditore.

È stata disposta la nomina sin d’ora del commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore generale della competente Direzione generale ministeriale, senza compenso e con facoltà di subdelega. Sul punto il Tribunale ha richiamato, per analogia, l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, applicabile anche alle altre condanne al pagamento di somme, richiamando TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025, TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 2025, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024 e TAR Sardegna, sez. II, n. 983 del 2023.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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