Ottemperanza spese lite esclude penalità mora per crisi finanziaria (TAR Sicilia n. 1909 del 22.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per l’esecuzione del capo della sentenza che condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di lite. L’amministrazione debitrice che non contesti il titolo esecutivo e non provi l’avvenuto pagamento è tenuta a darvi esecuzione, gravando su di essa l’onere della prova dei fatti estintivi ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere respinta quando le note difficoltà di adempimento, la crisi della finanza pubblica e l’ingente debito pubblico siano valutabili come fatti notori ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ.. In tal caso il giudice ordina l’esecuzione entro un termine e nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza con cui questo TAR aveva condannato l’amministrazione regionale al pagamento delle spese di lite, nella misura ivi indicata. L’azione riguarda dunque un provvedimento giurisdizionale rientrante tra quelli per cui l’art. 112, comma 2, lett. b), cod. proc. amm. ammette il giudizio di ottemperanza.
L’amministrazione intimata si è costituita con memoria di mera forma, senza contestare il titolo esecutivo né dimostrare l’avvenuto pagamento. Il Comune coinvolto non si è costituito. Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del capo delle spese e il pagamento di una somma a titolo di penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti processuali. Ritiene rispettato il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm.. La sentenza da eseguire è stata notificata all’amministrazione via PEC, sicché risultano rispettate le formalità e i termini previsti dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 ai fini del decorso del termine per l’esecuzione.
Nel merito, accertato il rituale esercizio dell’azione e il perdurante inadempimento dell’amministrazione, il Tribunale afferma l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza con riferimento al capo delle spese di lite. L’amministrazione non ha specificamente contestato il titolo né comprovato il pagamento: i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.
Conseguentemente il TAR ordina all’amministrazione di darvi esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della sentenza a cura di parte. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Ragioniere Generale della Regione Siciliana, con facoltà di delega ad altro funzionario, riservandosi di liquidare il relativo compenso con separato decreto a carico dell’amministrazione inottemperante.
Il Collegio respinge invece l’istanza di penalità di mora. Le note difficoltà di adempimento connesse alla perdurante crisi della finanza pubblica, all’ingente ammontare del debito pubblico e allo stato finanziario dei Comuni in Sicilia sono valutate come fatti notori ex art. 115 cod. proc. civ., richiamando sul punto un precedente del TAR Umbria. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, liquidate secondo il d.m. n. 55/2014 con riguardo ai medi tariffari delle procedure esecutive mobiliari, e nulla si dispone nei rapporti con il Comune non costituito.
Nota della Redazione
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