Sei scatti stipendiali al personale in quiescenza volontaria delle forze di polizia (TAR Sardegna n. 363 del 09.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come convertito, va interpretato nel senso che i sei scatti stipendiali spettano anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare collocato in quiescenza a domanda, purché all’atto del pensionamento abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile. Il beneficio opera ai fini del calcolo della indennità di buonuscita, senza che l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 — riferito alla sola base pensionabile — ne modifichi il regime. Il termine del 30 giugno previsto dalla norma non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. Il diritto alla riliquidazione si prescrive in cinque anni decorrenti dall’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non dalla cessazione del rapporto.

Il Fatto

I ricorrenti, tutti ex appartenenti all’Arma dei Carabinieri, sono stati congedati a domanda dopo il compimento dei 55 anni di età e con oltre 35 anni di servizio utile contributivo. Hanno chiesto all’INPS il ricalcolo dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. L’Istituto ha negato il beneficio, riconoscendolo unicamente al personale cessato per limite di età, inidoneità o decesso.

I ricorrenti hanno quindi adito il giudice amministrativo per l’accertamento del diritto e la condanna dell’INPS alla riliquidazione del TFS, con vittoria delle spese da distrarre in favore del procuratore antistatario. L’INPS si è costituita contestando ammissibilità, proponibilità e fondamento del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama le proprie recenti pronunce in materia e la giurisprudenza del Cons. Stato, che hanno riconosciuto la fondatezza della pretesa. Il percorso argomentativo muove dal comma 2 dell’art. 6-bis, che estende i sei scatti al personale che chieda di essere collocato in quiescenza con i requisiti anagrafici e di servizio, e si coordina con l’art. 1911, comma 3, c.o.m., che per le forze di polizia ad ordinamento militare conferma la perdurante vigenza della disciplina.

Quanto all’ambito soggettivo, il Tribunale osserva che la nozione di forze di polizia è ampia e ricomprende gli appartenenti sia all’ordinamento civile sia a quello militare, come emerge dal richiamo all’art. 16 della legge n. 121/1981 e dal d.P.R. n. 150/1987, che non distingue tra i due ordinamenti. La Sezione esclude poi che l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 incida sul regime dell’indennità di buonuscita, atteso che la disposizione riguarda la sola base pensionabile.

Il Collegio affronta anche il tema dell’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 ad opera del Codice dell’ordinamento militare, escludendo che essa abbia determinato la reviviscenza dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 e quindi la limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso.

Sul piano temporale, la Corte ritiene che il superamento del termine del 30 giugno non abbia effetto decadenziale, trattandosi di onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio successivo. Quanto alla prescrizione, il termine quinquennale di cui all’art. 20, comma 2, d.P.R. n. 1032/1973 decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non dalla cessazione del rapporto: sulla base dei prospetti versati in atti, il diritto risulta esercitato tempestivamente.

Il ricorso è pertanto accolto, con riconoscimento del beneficio e degli accessori, e condanna dell’Istituto al pagamento entro 120 giorni. Le spese sono compensate per metà, in ragione degli iniziali contrasti giurisprudenziali, e per la restante metà poste a carico dell’INPS, con distrazione in favore dell’avvocato antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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